Cassazione Penale, Ordinanza n. 17584/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per difetto di specificità. Il ricorso articolava un solo motivo, deducendo un vizio di motivazione della decisione impugnata. In concreto, l'appello aveva contestato in modo generico l'eccessività del trattamento sanzionatorio e aveva richiesto la concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza però indicare elementi concreti a sostegno della richiesta e senza confrontarsi con la motivazione del primo giudice, che aveva fondato la pena sulla personalità dell'imputato, in considerazione di un precedente specifico, e sulle modalità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso, osservando che la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità era corretta, poiché il gravame si limitava a doglianze assertive sulla pena e alla richiesta di attenuanti generiche prive di supporto fattuale e non si confrontava con i criteri di commisurazione della pena già esplicitati dal giudice di primo grado. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come reato oggetto della condanna impugnata (evasione).
evocato implicitamente attraverso la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; il ricorso in cassazione è stato ritenuto infondato perché la decisione di merito aveva correttamente applicato il filtro di specificità dei motivi.
implicitamente richiamato dalla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, che però era priva di allegazioni concrete.
richiamato in sostanza quale parametro della commisurazione della pena, poiché il giudice di merito aveva motivato sulla personalità dell'imputato e sulle modalità del fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, il motivo che si limiti a contestare in modo generico l'entità della pena, senza indicare specifici elementi di fatto o di diritto, è inidoneo a soddisfare il requisito di specificità e può essere dichiarato inammissibile.
- La richiesta di attenuanti generiche deve essere sorretta da elementi concreti e non può risolversi in una mera istanza assertiva, specie quando la sentenza di primo grado abbia già motivato sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
- In sede di legittimità, la censura di vizio di motivazione è manifestamente infondata quando la decisione impugnata abbia correttamente rilevato l'assenza di specificità dell'appello e il ricorrente non si confronti con la motivazione del giudice di merito.
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