Cassazione Penale, Sentenza n. 38703/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la condanna per il delitto di occupazione di alloggio pubblico (art. 633 c.p.). Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore Avv. Dezio, deduceva: (i) violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del delitto ex art. 633 c.p., per mancato accertamento del dolo specifico e dell'appartenenza del bene alla pubblica amministrazione; (ii) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p., in relazione alla contraddittorietà della motivazione che aveva riconosciuto le attenuanti generiche ma non la causa di non punibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che avevano accertato la presenza dell'imputata all'interno di un immobile pubblico arbitrariamente trasformato in alloggio con realizzazione di infrastrutture; la conoscenza della natura pubblica dell'immobile è stata ritenuta provata anche dalle modalità di allaccio delle utenze. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha condiviso la valutazione di merito secondo cui la causa di non punibilità non poteva essere riconosciuta a causa dell'occupazione e della completa trasformazione dell'alloggio, benché fossero state concesse attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma terzo c.p.p.; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie di occupazione di edificio pubblico in presenza dell'accertamento della presenza della imputata nell'immobile, della sua trasformazione in alloggio e dell'assenza di titolo legittimante; la conoscenza della natura pubblica è stata desunta da elementi fattuali (es. allacci delle utenze).
Il giudice di merito e la Cassazione hanno ritenuto che la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis non fosse applicabile alla fattispecie, nonostante il riconoscimento di attenuanti generiche, in considerazione della gravità e della completezza della trasformazione dell'immobile pubblico occupato.
art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.
Norma invocata per dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione quando i motivi sono manifestamente infondati; la Corte ha applicato tale disposizione per respingere il ricorso.
Prevede la condanna alle spese processuali e, se del caso, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in favore dello Stato; la Corte lo ha applicato disponendo l'obbligo di versamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- La prova della presenza fisica e della trasformazione di un immobile pubblico in alloggio, unitamente all'assenza di titolo legittimante, è elemento determinante per integrare il reato di occupazione previsto dall'art. 633 c.p.
- La conoscenza della natura pubblica dell'immobile può essere desunta da circostanze concrete (es. modalità di allaccio delle utenze) e non richiede sempre documentazione formale della proprietà.
- Le valutazioni di fatto operate da Tribunale e Corte d'Appello (sussistenza della presenza, trasformazione, elementi probatori) sono difficilmente sindacabili dalla Corte di Cassazione se sorrette da adeguata motivazione; la censura in cassazione deve mirare a vizi di diritto o a mancanza assoluta di determinazione dei fatti.
- Il riconoscimento di attenuanti generiche non determina automaticamente l'applicazione di una causa di non punibilità; i requisiti soggettivi e oggettivi della causa di non punibilità ex art. 131-bis (o altra norma analoga) devono essere valutati in concreto e possono essere esclusi per la gravità o la completezza dell'azione illecita.
- I ricorsi per cassazione manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali e ad una sanzione economica a favore della Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38688/2023 del 22/09/2023
- Sentenza penale · 22 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38689/2023 del 22/09/2023
- Sentenza penale · 22 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38690/2023 del 22/09/2023
- Sentenza penale · 22 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38691/2023 del 22/09/2023
- Sentenza penale · 22 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38692/2023 del 22/09/2023
- Sentenza penale · 22 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38693/2023 del 22/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →