Cassazione Penale, Sentenza n. 10025/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso in data 10/01/2023. Per effetto della rinuncia il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Messina che aveva revocato l'indulto applicato alla sua pena (sentenza Tribunale di Palermo 17/01/2005). Il motivo di impugnazione dedotto era che la condanna era stata pronunciata per il reato di cui all'art. 483 c.p. (falsa dichiarazione su precedenti penali per aver taciuto una sentenza di patteggiamento), reato che secondo il ricorrente sarebbe venuto meno a seguito del d.lvo n. 122/2018 che ha escluso l'obbligo di dichiarare le sentenze di patteggiamento nelle dichiarazioni sostitutive concernenti i precedenti penali.
Norme richiamate
Norma che punisce la falsità nelle dichiarazioni su precedenti penali; nel caso de quo la condanna era basata su tale fattispecie (omessa indicazione di sentenza di patteggiamento)
d.lvo n. 122/2018
Intervento riformatore che ha escluso l'obbligo di indicare le sentenze di patteggiamento nelle dichiarazioni sostitutive relative ai precedenti penali, fatto dedotto dal ricorrente per sostenere la compatibilità della condanna con la disciplina vigente
Disposizione che disciplina il patteggiamento (c.d. giudizio abbreviato concordato); richiamata perché la sentenza di patteggiamento era l'elemento omesso nella dichiarazione contestata
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando il ricorrente, dopo aver impugnato, dichiara di rinunciare al ricorso; norma applicata dal giudice per dichiarare l'inammissibilità
Consente l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente, qui quantificata in euro 500,00 in assenza di ipotesi di esonero
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in Cassazione determina, salvo casi particolari, l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 591 c.p.p.: non si entra nel merito della questione sostanziale se il ricorrente rinuncia.
- Se il motivo di impugnazione è fondato su una successiva modificazione normativa (depenalizzazione o esclusione dell'obbligo dichiarativo), occorre valutare tempestivamente la strategia processuale: la rinuncia priva il ricorrente della possibilità di ottenere un accertamento della rilevanza di tale modifica sul giudicato.
- La mera intervenuta abrogazione o modifica di una fattispecie penale può costituire valido motivo di impugnazione, ma per ottenere tutela occorre proseguire il giudizio; la retroattività favorevole va rigorosamente invocata e provata.
- In caso di rinuncia, il giudice può condannare il rinunciante alle spese e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende salvo esoneri: pertanto, prima di rinunciare è opportuno valutare il rischio economico-processuale.
- Nel giudizio sull'esecuzione (es. revoca dell'indulto) le questioni di diritto sostanziale possono essere dedotte in appello e in Cassazione, ma la tutela definitiva richiede la prosecuzione del gravame; evitare rinunce premature quando si contestano aspetti di diritto innovativi.
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