Cassazione Penale, Sentenza n. 10615/2022 del 24/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per peculato (art. 314 c.p.) e per numerosi falsi (artt. 476, 479 c.p.), contestando: 1) la qualificazione dei fatti come peculato anziché appropriazione indebita, sostenendo che l'attività di Poste Italiane non abbia natura pubblicistica rispetto alla raccolta del risparmio postale; 2) la rilevanza e la prescrizione di molteplici plurimi capi di falso (apertura di libretti virtuali o "vecchi" libretti, annotazioni false), deducendo la prescrizione delle condotte più remote e l'erroneo concorso tra le diverse fattispecie di falso (falso materiale vs falso ideologico) e la mancata chiarezza sull'oggetto di alcune imputazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato l'orientamento della giurisprudenza che qualifica il dipendente di Poste Italiane s.p.a., nell'attività di raccolta del risparmio mediante libretti postali e buoni fruttiferi, come incaricato di pubblico servizio, ritenendo quindi applicabile la fattispecie di peculato. Sui reati di falso la Corte ha ritenuto irrilevanti, per mancanza di interesse concreto, le doglianze della ricorrente relative all'isolamento delle singole condotte, posto che i giudici di merito avevano sostanzialmente trattato le varie imputazioni come un "unicum" con un unico trattamento sanzionatorio (favorevole all'imputata). Per questi motivi il ricorso è stato respinto come inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile (Poste spa).
Norme richiamate
Applicato alla condotta del dipendente di Poste Italiane che si è appropriato di somme afferenti al risparmio postale: la Corte interpreta i dipendenti che raccolgono risparmio postale come "incaricati di pubblico servizio", integrando il peculato.
Riguardano rispettivamente la formazione di documenti contraffatti (476) e le attestazioni o registrazioni false (479). La Corte ha preso atto della distinzione formale fra le condotte, ma ha ritenuto irrilevanti le contestazioni della ricorrente quando i giudici di merito hanno trattato le imputazioni come un tutto unitario sul piano sanzionatorio.
Riferimento alla continuazione o ad aggravanti comuni fra più reati: richiamata in relazione ai capi di falso cumulati.
art. 2, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 144 del 2001
Usato dalla Corte per qualificare l'attività di raccolta del risparmio postale (libretti e buoni) come attività di natura pubblicistica svolta per conto della Cassa Depositi e Prestiti, elemento chiave per la qualificazione come peculato.
art. 5, comma 7, lett. a) legge n. 326 del 2003
Richiamata per sottolineare la strumentalità dei fondi raccolti al perseguimento dei compiti istituzionali della Cassa Depositi e Prestiti, a supporto della natura pubblicistica del risparmio postale.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma che consente la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in assenza di richiesta di discussione orale; la Corte ha proceduto per iscritto ai sensi di questa disposizione.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali per il ricorrente; utilizzata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti dei motivi proponibili in ricorso per cassazione rispetto all'abbreviato (vincoli di specificazione dei motivi).
Massime di principio
- Se il fatto riguarda somme afferenti al risparmio postale (libretti e buoni) raccolte per conto della Cassa Depositi e Prestiti, la giurisprudenza di legittimità tende a qualificare il dipendente di Poste Italiane come incaricato di pubblico servizio e la condotta come peculato, non come semplice appropriazione indebita.
- Le contestazioni formali sulla separazione di tipologie diverse di falso (art. 476 vs 479 c.p.) possono risultare prive di interesse in cassazione se i giudici di merito hanno trattato le imputazioni come un unico contesto sanzionatorio favorevole all'imputato; il ricorrente deve dimostrare un concreto pregiudizio.
- Le doglianze basate sulla prescrizione richiedono una chiara individuazione delle date operative rilevanti e del momento in cui il reato si sarebbe consumato; se non è dimostrato un vantaggio concreto dall'annullamento parziale, la Corte può ritenere il motivo privo di interesse.
- Prima di proporre ricorso in cassazione è importante valutare la giurisprudenza più recente sul punto: su questioni come la natura pubblicistica del risparmio postale la Corte ha consolidato orientamenti che vanno considerati nella strategia difensiva.
- Errori di inquadramento formale o di sovrapposizione di plurime imputazioni possono essere superati dalla valutazione di merito sul piano delle pene; il ricorso deve evidenziare come l'errore abbia effettivamente inciso sul trattamento sanzionatorio o sui diritti della difesa.
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