Sentenza del 24/02/2016 n. 3609 - Corte di Cassazione
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE - Dichiarazione IVA a debito non seguita da atto di rettifica o correzione dell'Amministrazione finanziaria - Inadempimento del contribuente - Titolo per la riscossione dell'imposta liquidata sulla base della dichiarazione di fallimento - Titolo per l'ammissione al passivo - Condizioni - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Veneto, che aveva ritenuto illegittima la cartella notificata direttamente alla socia. Secondo la CTR, l'Amministrazione avrebbe dovuto iscrivere previamente a ruolo il debito IVA nei confronti della società fallita, notificare la cartella alla società e solo successivamente agire nei confronti della socia, nel rispetto della preventiva escussione prevista dall'art. 2304 c.c. L'Agenzia ha sostenuto invece che la dichiarazione IVA a debito costituiva già titolo per la riscossione e che l'ammissione del credito al passivo fallimentare integrava l'escussione della società debitrice principale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa ad altra sezione della CTR del Veneto, anche per decidere sulle questioni rimaste assorbite e sulle spese. La Corte ha stabilito che la dichiarazione IVA a debito, non rettificata né corretta dall'Amministrazione, è sufficiente a determinare l'obbligazione tributaria e costituisce titolo per la riscossione. In caso di fallimento, l'ammissione del credito al passivo, se non contestato dal curatore, rende superflua un'ulteriore iscrizione a ruolo nei confronti della società. Poiché il credito era stato ammesso al passivo ma era rimasto insoddisfatto, l'Amministrazione poteva legittimamente notificare la cartella alla socia illimitatamente responsabile, anche senza averle notificato gli atti impositivi originari. Il ricorso incidentale condizionato di Equitalia è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Norme richiamate
Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
La norma fonda la responsabilità solidale e illimitata della socia per i debiti tributari della società, anche se la socia non ha partecipato agli atti di accertamento originari.
I creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.
La preventiva escussione della società può ritenersi realizzata, per i crediti concorsuali, mediante l'ammissione del credito al passivo fallimentare e l'esito infruttuoso della procedura.
La decadenza dai termini per l'iscrizione a ruolo non opera quando l'iscrizione a ruolo nei confronti della società non è necessaria, essendo il credito già stato ammesso al passivo fallimentare.
D.P.R. n. 43/1988, art. 130, comma 2
La disposizione non imponeva, nel caso concreto, una nuova iscrizione a ruolo nei confronti della società fallita, poiché l'ammissione al passivo aveva già consentito l'escussione del debitore principale.
D.P.R. n. 633/1972, disciplina della dichiarazione IVA
La dichiarazione IVA a debito, in assenza di rettifica o correzione, esaurisce l'accertamento dell'obbligazione tributaria e consente la riscossione dell'imposta sulla base dei dati dichiarati.
Massime di principio
- Una dichiarazione fiscale a debito, se non viene rettificata dall'Amministrazione e non viene contestata dal contribuente o dagli organi della procedura concorsuale, può costituire autonomo titolo per la riscossione.
- Nel fallimento, l'ammissione del credito tributario al passivo può sostituire l'ordinaria iscrizione a ruolo e vale come forma di escussione del debitore principale.
- Quando il credito ammesso al passivo rimane insoddisfatto, l'Amministrazione può agire nei confronti del socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo, senza dover ripetere gli atti di riscossione nei confronti della società.
- Il socio può comunque contestare, impugnando la cartella o l'atto successivo, le ragioni sostanziali del debito tributario che avrebbe potuto far valere la società, purché riferibili al periodo in cui era socio.
- La responsabilità del socio è solidale ma sussidiaria: l'Amministrazione deve prima dimostrare l'escussione, anche concorsuale, del patrimonio della società.
- L'assenza di una preventiva notifica al socio degli atti impositivi originari non rende automaticamente illegittima la cartella, se il socio può esercitare pienamente il proprio diritto di difesa contro la pretesa tributaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 feb 2016Sentenza del 24/02/2016 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 24 feb 2016Sentenza del 24/02/2016 n. 16 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 24 feb 2016Sentenza del 24/02/2016 n. 57 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 24 feb 2016Sentenza del 24/02/2016 n. 552 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 24 feb 2016Sentenza del 24/02/2016 n. 576 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 24 feb 2016Sentenza del 24/02/2016 n. 1035 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →