Cassazione Penale, Sentenza n. 37739/2024 del 14/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per presunto errore di fatto nella sentenza della Corte di Cassazione che aveva rigettato il ricorso per cassazione: il ricorrente lamentava (i) la svista circa una presunta condanna precedente attribuitagli dalla Cassazione (rilevata ai fini della prosecuzione della partecipazione all'associazione mafiosa e dell'applicazione del regime sanzionatorio più grave), (ii) l'omesso e superficiale esame di censure relative alla qualificazione e alla rilevanza probatoria di conversazioni intercettate (in particolare quella del 6 luglio 2012), (iii) la mancata considerazione delle censure difensive sull'uso ai fini dell'art. 416-bis delle condanne per reati 'fine' (contrabbando, estorsione), (iv) l'omessa valutazione della episodicità di talune condotte estorsive e della mancata prova della natura usuraria dei prestiti, e (v) l'erronea valutazione dell'aggravante mafiosa rispetto a pronunce del GIP che l'avevano esclusa.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto che le doglianze del ricorrente attengono soprattutto a valutazioni di merito e a questioni giuridiche sulla interpretazione delle norme (es. continuità della partecipazione associativa dopo le modifiche normative), non a errori di percezione dei documenti processuali rientranti nell'art. 625-bis c.p.p. La Corte ha richiamato la sua consolidata giurisprudenza distinguendo l'errore di fatto (svista percettiva rilevante se decisiva) dall'errore di giudizio (non sanabile con il rimedio straordinario). Ha inoltre ritenuto che le censure mosse fossero state comunque esaminate o implicitamente assorbite nella motivazione della sentenza di legittimità e che gli elementi probatori (intercettazioni, scambi sms, dichiarazioni dei collaboratori) giustificassero le conclusioni della Corte d'appello e della Cassazione, sicché non sussisteva alcuna svista decisiva né omissione rilevante ai fini dell'art. 625-bis; conseguentemente il rigetto della impugnazione di merito è confermato.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio è limitato all'errore materiale o di fatto consistente in una svista o equivoco percettivo sugli atti interni al giudizio di legittimità; non è ammesso per rimettere in discussione valutazioni di merito o ricostruzioni giuridiche. L'errore rilevante deve essere decisivo, cioè tale da aver potuto determinare una diversa decisione.
art. 416-bis cod. pen. (e modifiche introdotte dalla legge n. 69/2015)
art. 416-bis cod. pen.; legge n. 69 del 2015
La Corte ha richiamato i diversi orientamenti su come applicare la nuova cornice sanzionatoria in caso di successione di leggi e ha accolto l'interpretazione che richiede l'onere probatorio di dimostrare la protrazione della partecipazione associativa dopo la modifica normativa; nella fattispecie però ha ritenuto dimostrata la protrazione mediante pronunce e prove che attestavano coinvolgimento fino al periodo rilevante.
Riferito come aggravante collegata alla partecipazione a reati di contrabbando; la Corte ha valutato che, anche se alcuni provvedimenti (GIP) avevano escluso l'aggravante in particolari giudizi, la Corte territoriale e la Cassazione hanno potuto fondare la valutazione sulla pluralità di elementi probatori che complessivamente attestavano il collegamento mafioso, non trattandosi di mera svista procedurale non sanabile con l'art. 625-bis.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori percettivi (svista o equivoco) sugli atti del giudizio di legittimità; non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche.
- L'omesso esame di un motivo in Cassazione costituisce errore di fatto rilevante solo se si tratta di una chiara svista oggettivamente verificabile e se tale omissione è stata determinante per la decisione.
- Le questioni di interpretazione normativa (es. applicazione di nuove sanzioni in caso di successione di leggi o onere probatorio sulla protrazione di una condotta) sono questioni di diritto/manovra ermeneutica non sanabili mediante ricorso per errore di fatto.
- Se la Corte di cassazione ha affrontato un motivo implicitamente o lo ha ritenuto assorbito da altro motivo esaminato, tale omissione non costituisce automaticamente vizio sanabile con l'art. 625-bis.
- Perché un ricorso ex art. 625-bis abbia successo è necessario dimostrare non soltanto la presenza di una svista, ma che questa avrebbe potuto determinare una diversa decisione (nexus di decisività).
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