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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16628/2022 del 29/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Sabato impugnava la sentenza del Tribunale di Potenza che lo aveva condannato a 2 anni e 8 mesi per il reato di cui all'art. 423-bis c.p., per aver appiccato, con un accendino, un incendio in un'area boschiva il 13/02/2020. La Corte d'appello di Potenza dichiarò l'appello inammissibile ritenendo i motivi generici e vaghi, senza un confronto specifico con le ragioni di fatto e di diritto della sentenza di primo grado. La sentenza di primo grado aveva ritenuto inverosimile la ricostruzione difensiva, valorizzando la testimonianza di Carlucci che vide l'imputato mentre appiccava il fuoco e il rinvenimento addosso all'imputato di due accendini e di volantini usati come combustibile. La difesa aveva altresì prospettato una riqualificazione ex art. 424 c.p., sostenendo che il materiale servisse per lavori agricoli, ma senza spiegare il ruolo o l'interesse dell'imputato nel presunto danneggiamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità da parte della Corte d'appello. La Cassazione ha osservato che l'inammissibilità può essere dichiarata solo quando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati o non affrontino la motivazione della sentenza impugnata; la mera debolezza o possibile infondatezza delle censure non costituisce di per sé causa di inammissibilità. Poiché l'appellante aveva effettivamente contestato le risultanze probatorie e si era confrontato con gli enunciati della sentenza di primo grado, la dichiarazione di inammissibilità era illegittima. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno.

Norme richiamate

  • art. 423-bis cod. pen.

    Norma del codice penale richiamata come fattispecie di reato contestata (incendio in area boschiva): è il capo di imputazione per il quale l'imputato è stato condannato in primo grado

  • art. 424 cod. pen.

    Richiamata nella prospettazione difensiva come possibile riqualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia spiegato il ruolo e l'interesse dell'imputato necessari a sostenere tale riqualificazione

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nella motivazione: dopo la riforma (legge n.103/2017) il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione soltanto se i motivi mancano di specificità o non sono validamente argomentati o non affrontano la motivazione della sentenza impugnata

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U, n. 8825/2016; Sez. 2, n. 51531/2019; Sez. 5, n. 11942/2020; Sez. 4, n. 36533/2021)

    Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822; Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Rv. 277811; Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, Rv. 278859; Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Rv. 281978

    La giurisprudenza di legittimità chiarisce i parametri di specificità dei motivi di impugnazione: la genericità rilevabile quando non sono enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata; la manifesta infondatezza è causa di inammissibilità tipica del ricorso per cassazione ma non estranea all'appello di merito, che tuttavia non può essere dichiarato inammissibile solo perché i motivi appaiono deboli

Massime di principio

  • Il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'appello solo se i motivi mancano di specificità, non sono validamente argomentati o non affrontano la motivazione della sentenza impugnata; la semplice debolezza delle censure non è sufficiente
  • L'onere di specificità dell'impugnante è proporzionale alla specificità con cui le ragioni della sentenza impugnata sono esposte: occorre indicare e argomentare i rilievi critici rispetto a fatti e diritto
  • Se l'appellante propone una ricostruzione alternativa dei fatti e si confronta con elementi probatori indicati in sentenza (es. testimonianze, rinvenimenti), il giudice d'appello deve esaminare il merito e non limitarsi a dichiarare inammissibile l'impugnazione per presunta genericità
  • La manifestata illogicità o inconsistenza degli argomenti difensivi può essere valutata nel merito ma non deve sostituirsi al necessario esame di ammissibilità: il giudice di merito deve però procedere alla delibazione sostanziale se i motivi sono comunque formulati
  • Per ottenere una riqualificazione del reato l'imputazione alternativa deve essere corredabile da elementi che spieghino ruolo e interesse dell'imputato nella diversa fattispecie invocata

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