Cassazione Penale, Ordinanza n. 33622/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il testo non indica il reato specifico contestato, ma emerge che la controversia riguardava questioni di procedibilità, in particolare la tempestività della querela e l'attivazione della procedura ex art. 148 cod. ass.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso contro la sentenza della Corte d'appello, articolandolo in due profili relativi alla procedibilità. In primo luogo ha contestato la valutazione sulla tempestività della querela; in secondo luogo ha dedotto la mancata attivazione della procedura prevista dall'art. 148 cod. ass. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo profilo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva deciso correttamente la questione, in continuità con il primo grado e con la giurisprudenza di legittimità richiamata. Il secondo profilo è stato reputato inammissibile perché costituiva un novum non dedotto nei precedenti gradi di giudizio, con violazione della catena devolutiva.
Norme richiamate
La deduzione relativa all'attivazione della procedura prevista da questa norma non era stata formulata nei gradi di merito ed è quindi stata ritenuta un novum inammissibile in cassazione.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Con il combinato disposto dell'art. 606, comma 3, e dell'art. 609, comma 2, c.p.p., la Corte ha affermato che non può essere esaminato in cassazione un vizio riferito a un punto non devoluto alla Corte d'appello.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
La norma è stata richiamata per affermare il limite devolutivo del giudizio di legittimità, precludendo l'esame di questioni non sottoposte al giudice di appello.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non devolute al giudice di appello: la violazione della catena devolutiva rende il motivo inammissibile.
- La doglianza sulla procedibilità deve essere proposta tempestivamente nei gradi di merito; se la Corte d'appello ha esaminato correttamente la questione in conformità ai precedenti giudizi e alla giurisprudenza di legittimità, il motivo è manifestamente infondato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla Corte.
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