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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33421/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza dell'8/06/2023 del Tribunale di sorveglianza di Genova che aveva rigettato l'opposizione ex art.16, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n.286 avverso il provvedimento del 23/03/2023 con cui il Magistrato di sorveglianza aveva disposto l'espulsione dal territorio dello Stato. Il ricorrente deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme rilevanti (in particolare art.19 T.U. imm. e art.8 CEDU), sostenendo che il Tribunale non avrebbe considerato il legame affettivo e la convivenza con il fratello (presso il cui domicilio il condannato aveva chiesto di eseguire la detenzione domiciliare), con conseguente ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per mancato confronto con le argomentazioni e le risultanze probatorie del provvedimento impugnato (il Tribunale aveva infatti rilevato che il condannato aveva dichiarato di non aver mai convissuto col fratello). La Corte ha richiamato il principio secondo cui, ai fini dell'ostatività prevista dall'art.19 T.U. imm., è necessaria l'effettiva coabitazione valutabile tramite indici esteriori. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), art.16, comma 6

    Norma procedurale richiamata quale titolo dell'opposizione al provvedimento di espulsione; il ricorso doveva rispettare i requisiti di specificità dei motivi per essere ammissibile.

  • D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione), art.19

    L'art.19 (in particolare comma 2, lett. c) ) disciplina le cause ostative all'ingresso/permanenza; la Corte richiama che l'ostatività può essere esclusa solo se esiste un rapporto di coabitazione effettiva e dimostrabile con familiari, valutabile tramite indici esteriori.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art.8

    Il diritto al rispetto della vita privata e familiare è rilevante ma la sua tutela va valutata concretamente: non impedisce automaticamente l'espulsione se manca un rapporto familiare effettivo e comprovato.

  • Codice di procedura penale, art.591, comma 1, lett. c)

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione in caso di genericità dei motivi; la Corte lo applica per dichiarare inammissibile il ricorso che non si confronta con le deduzioni del giudice a quo.

  • Codice di procedura penale, art.616

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata): Sez.1, n.15114 del 26/02/2021 (Kinani) e Sez.1, n.4521 del 20/01/2005 (Orrù)

    Richiami giurisprudenziali che precisano: a) per escludere l'ostatività dell'art.19 è necessaria la coabitazione effettiva valutata con indici esteriori; b) il ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi con le motivazioni del giudice di merito, altrimenti è generico e inammissibile.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione richiede specificità dei motivi: bisogna indicare puntualmente i censure e confrontarsi con le affermazioni di fatto e di diritto contenute nel provvedimento impugnato; la genericità conduce all'inammissibilità.
  • Nelle controversie sull'espulsione dello straniero la tutela prevista dall'art.8 CEDU va valutata concretamente: non è sufficiente l'affermazione di un legame familiare, è necessario provare l'effettiva coabitazione o legami familiari apprezzabili tramite indici esteriori.
  • Se il giudice di merito accerta l'assenza di convivenza o di rapporti familiari effettivi sulla base di dichiarazioni o elementi probatori, il ricorrente deve affrontare e confutare specificamente tali accertamenti per evitare l'inammissibilità del gravame.
  • In caso di ricorso inammissibile per carenza di specificità, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a titolo di ammenda ai sensi dell'art.616 c.p.p.; valutare il rischio economico prima di proporre ricorso generico.
  • Per opporsi efficacemente a provvedimenti di espulsione richiedere raccolta documentale e prove della convivenza (residenze, bollette, dichiarazioni, atti amministrativi) e argomentare puntualmente la violazione dell'art.8 CEDU e delle norme nazionali.

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