Cassazione Penale, Ordinanza n. 07223/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Palermo aveva confermato la condanna di un imputato per avere esercitato senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore, in violazione della disciplina del codice della strada. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, l'imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità, sostenendo in modo generico che i giudici di merito avessero mal valutato il dato storico-processuale, applicato erroneamente le regole in materia di prova e reso una motivazione illogica e incongruente, senza una critica specifica al percorso argomentativo della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse un "non motivo", perché formulata in termini astratti, aspecifici e meramente assertivi, priva di un effettivo confronto con l'apparato motivazionale della decisione impugnata e non riconducibile a una delle censure ammissibili ex art. 606 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice della contravvenzione consistente nell'esercizio senza autorizzazione dell'attività di parcheggiatore.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
richiamato per affermare che il motivo di ricorso deve dedurre censure riconducibili alle categorie ivi previste; la mera sequenza astratta di postulati non integra un motivo ammissibile.
norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per la valutazione dell'equità della somma da versare alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e riferito al concreto apparato motivazionale della sentenza impugnata; formulazioni generiche, astratte o meramente assertive sono inidonee a integrare un motivo ammissibile.
- La doglianza che si limiti a enunciare in modo stereotipato errori di valutazione del fatto, illogicità della motivazione o violazioni di legge, senza individuare puntualmente gli errori della decisione, si risolve in un "non motivo" e determina l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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