Cassazione Penale, Ordinanza n. 23255/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per rapina impropria aggravata dall'uso di un'arma. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove rispetto a quella accolta dalla Corte territoriale; la Cassazione rileva che le doglianze riproducevano censure già svolte in appello e non evidenziavano specifici travisamenti decisivi, ma miravano solo a una nuova valutazione del compendio probatorio. Nel medesimo motivo, e poi nel terzo, si contestava il diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, primo comma, n. 4 c.p., ritenendo ingiustificata la valutazione di gravità del danno e del turbamento arrecato alla persona offesa. Con il secondo motivo si lamentava il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata, ma la Corte osserva che tale doglianza non era stata dedotta in appello e risultava comunque generica, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo in parte non consentito in sede di legittimità e comunque volto a sollecitare una rivalutazione del merito; ha giudicato manifestamente infondata la censura sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 c.p., trattandosi di apprezzamento discrezionale sorretto da motivazione non illogica; ha infine ritenuto il secondo motivo precluso perché non previamente dedotto in appello, oltre che privo di specificità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, primo comma, n. 4 c.p.
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è oggetto di valutazione discrezionale di merito; il suo diniego è sindacabile in cassazione solo se sorretto da motivazione manifestamente illogica o arbitraria. Nel caso concreto la Corte valorizza il rilevante valore economico del danno e il grave turbamento della persona offesa.
La censura non può essere proposta in cassazione se non è stata previamente dedotta come motivo di appello; la mancata deduzione determina inammissibilità del motivo.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano nella mera richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio, se non sono indicati specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali.
- Le doglianze che riproducono integralmente rilievi già dedotti in appello e disattesi dalla motivazione di merito non sono idonee a fondare un vizio di legittimità.
- Il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o arbitrarietà della motivazione.
- Le censure non previamente sottoposte al giudice di appello sono inammissibili in cassazione quando la legge le prevede a pena di inammissibilità e, comunque, devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
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