Cassazione Penale, Sentenza n. 25526/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Zuccaro impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva riconosciuto responsabile di tentata estorsione (fatto del 20/12/2012: avrebbe colpito Md Raton Hossan per costringerlo a consegnare C 100,00) e aveva rideterminato la pena; il ricorso per cassazione articolava due motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver ammesso la lettura della denuncia-querela e dei verbali di riconoscimento fotografico dell'offeso (art. 512 e 526 c.p.p.), nonostante ricerche incomplete e presunta sottrazione volontaria dell'offeso all'esame in contraddittorio; (2) motivazione apparente in relazione all'attendibilità delle dichiarazioni predibattimentali dell'offeso (art. 192 c.p.p.), senza valutare il comportamento processuale dell'offeso, la sua pregressa conoscenza con l'imputato e il ritardo (due mesi) nella presentazione della denuncia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non inammissibile ma, prima di entrare nel merito delle censure, ha rilevato che il reato di tentata estorsione si è estinto per prescrizione il 20 aprile 2021. Ha calcolato il termine prescrizionale sulla base della pena massima edittale (6 anni e 8 mesi) ai sensi dell'art. 157 c.p., computando gli effetti degli atti interruttivi e l'aumento massimo di un quarto previsto quando non è applicata la recidiva (art. 161, co. 2; art. 160, co. 3), per un termine complessivo pari a 8 anni e 4 mesi. Essendo il reato commesso il 20/12/2012 e quindi prescritto il 20/04/2021, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 620 lett. a) c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione ai motivi di impugnazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto il ricorso non inammissibile ma non ha deciso il merito delle censure invocate alla luce dell'estinzione del reato per prescrizione.
Norma che disciplina la lettura in udienza di atti probatori predibattimentali in caso di irreperibilità della persona offesa. La questione circa la legittimità della lettura (per ricerche incomplete o sottrazione volontaria) è stata sollevata dal ricorrente ma la Cassazione non è entrata nel merito in quanto ha deciso per la prescrizione.
Norma collegata alle modalità di utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali; la Corte non ha pronunciato una valutazione di merito sulla specifica doglianza inerente la sua applicazione, avendo dichiarato estinto il reato per prescrizione.
Norma sulle dichiarazioni delle persone offese e loro valutazione probatoria. Il ricorrente deduceva motivazione apparente sull'attendibilità delle dichiarazioni predibattimentali; la Corte non ha esaminato la questione sostanziale dato che il processo si è chiuso per prescrizione.
Stabilisce che il tempo necessario per la prescrizione è pari al massimo della pena edittale prevista per il reato consumato o tentato. La Corte ha applicato questa regola per fissare il termine base di 6 anni e 8 mesi per la tentata estorsione.
Regola gli effetti dell'interruzione della prescrizione quando non è applicata la recidiva, prevedendo che l'interruzione non può comportare un aumento superiore a un quarto del tempo necessario a prescrivere. La Corte ha usato questa disposizione per elevare il termine prescrizionale da 6 anni e 8 mesi a 8 anni e 4 mesi.
Richiamato insieme all'art. 161 per confermare il limite di aumento della durata prescrizionale in presenza di atti interruttivi quando la recidiva non è applicata.
Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio la sentenza impugnata quando il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha utilizzato questa disposizione per disporre l'annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- Se, dopo l'impugnazione, matura la prescrizione del reato, la Corte di Cassazione può limitarsi a dichiarare l'estinzione per prescrizione e annullare senza rinvio la sentenza, evitando di decidere sulle questioni di merito sollevate dalle parti.
- Il termine prescrizionale si calcola sul massimo della pena edittale prevista per il reato (art. 157 c.p.); eventuali atti interruttivi producono effetti nel rispetto dei limiti stabiliti (art. 161 c.p.), e in assenza di recidiva l'aumento del termine non può superare un quarto.
- L'opposizione alla utilizzazione di dichiarazioni predibattimentali (art. 192 c.p.p.) e la censura sulla lettura di denunce in udienza per irreperibilità (art. 512 c.p.p.) sono questioni processuali rilevanti, ma possono rimanere irrilevanti se la questione della prescrizione si risolve a favore dell'imputato.
- Per contestare l'utilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali è importante dimostrare elementi concreti (ad es. ricerche non diligenti, comparsa episodica dell'offeso che dimostri sottrazione volontaria, elementi di incoerenza o ritardo ingiustificato nella querela) poiché la loro ammissibilità/attendibilità pesa fortemente nella valutazione di responsabilità.
- Chi impugna per vizio di motivazione o violazione di norme processuali (art. 606 c.p.p.) deve tenere presente che la pronuncia di prescrizione può interrompere l'esame di tali censure: se è possibile che la prescrizione maturi, le parti dovrebbero valutare tempestivamente i rimedi processuali più opportuni.
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