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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18664/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Loshi avverso la sentenza del Tribunale di Rimini (26/09/2024) che lo aveva condannato per tentata rapina impropria. Il ricorrente denunciava motivazione illogica e contraddittoria: sosteneva che l'atto di appello fosse specifico e avesse criticato puntualmente la determinazione della pena, il mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62, comma 1, n. 4 c.p.), l'applicazione della recidiva e l'imposizione della misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello Stato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo la quale l'appello difettava di specificità estrinseca ai sensi dell'art. 581, comma 1-bis c.p.p., richiamando il principio formulato dalle Sezioni Unite nella sentenza Galtelli. La Cassazione ha esaminato i singoli motivi ritenendoli generici o contraddittori: 1) sulla pena, la Corte di merito ha dimostrato che la pena inflitta era prossima al minimo edittale e che il Tribunale aveva motivato la scelta con elementi specifici (stadio avanzato della condotta, capacità a delinquere, valutazione negativa della confessione); 2) sull'attenuante ex art. 62 n.4, il Tribunale aveva richiamato precedenti che rendono non configurabile la speciale tenuità per il valore della merce sottratta (circa 630 euro); 3) sulla recidiva e sulla misura di sicurezza, il Tribunale aveva fornito ampia motivazione circa numero, gravità e natura dei precedenti, nonché la pericolosità desunta dalle modalità del reato e dalla violazione di misure cautelari pregresse. Per l'inammissibilità del ricorso è stata pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • Sentenza Sezioni Unite Galtelli (n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017)

    "l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata"

    Affermato il principio che l'appello è inammissibile se mancano rilievi critici puntuali e argomentati rispetto alle ragioni della sentenza impugnata; tuttavia la Galtelli chiarisce che il sindacato sulla manifesta infondatezza non rientra tra le cause di inammissibilità dell'appello.

  • art. 581, comma 1-bis, c.p.p.

    "per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione"

    La norma richiede che ogni doglianza d'appello indichi puntualmente e in modo esplicito i rilievi critici rispetto ai singoli capi/punti della decisione impugnata; la Corte ha applicato questa norma per dichiarare l'appello inammissibile per carenza di specificità estrinseca.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità dell'appello quando l'atto non osserva le prescrizioni di cui all'art. 581; la Corte d'appello aveva invocato tale disposizione per dichiarare inammissibile l'appello di Loshi.

  • art. 591, comma 2, c.p.p. (richiamata)

    Richiamata dalla giurisprudenza per distinguere i casi in cui il giudice non può dichiarare l'inammissibilità basandosi su manifesta infondatezza dei motivi quando questi siano specifici.

  • art. 606, comma 3, c.p.p. (richiamato)

    Usato a confronto per spiegare che il sindacato sull'ammissibilità del ricorso per cassazione è disciplinato in modo diverso rispetto all'appello, e che alcune cause di inammissibilità non sono trasferibili all'appello.

  • art. 62, comma 1, n. 4, c.p.

    Prevede l'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale; nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto non applicabile la circostanza al valore della merce sottratta e a precedenti giurisprudenziali richiamati.

  • art. 616, c.p.p.

    Consente la condanna alle spese e, se ricorrono profili di colpa nella proposizione del gravame, l'irrogazione di una somma alla cassa delle ammende; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Per evitare l'inammissibilità dell'appello, ogni motivo deve enunciare e argomentare in modo puntuale e specifico i rilievi rispetto ai singoli capi o punti della decisione impugnata: non è sufficiente richiamare orientamenti giurisprudenziali senza applicarli concretamente al caso di specie.
  • La specificità ha due profili: interna (argomentazione effettiva del motivo) ed estrinseca (confronto esplicito con la motivazione della sentenza impugnata). Entrambi devono essere rispettati.
  • Il giudice d'appello non può dichiarare inammissibile l'impugnazione con riferimento a una presunta 'manifesta infondatezza' dei motivi quando questi siano invece specifici; la valutazione di merito della fondatezza dei motivi è distinta dal controllo di ammissibilità.
  • Quando si censura la determinazione della pena o il mancato riconoscimento di circostanze (es. attenuanti), è necessario indicare espressamente quali passaggi motivazionali della sentenza di primo grado si intendono contestare e perché la motivazione è insufficiente o illogica.
  • Sulle questioni di recidiva e misura di sicurezza occorre contestare in modo puntuale la valutazione della pericolosità, fornendo elementi aggiornati e specifici, non generiche affermazioni di assenza di valutazione.
  • La proposizione di un appello in mala o con profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità può comportare sanzioni economiche (spese processuali e ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

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