Cassazione Civile, Ordinanza n. 29007/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore/fideiussore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a precetto notificato per il pagamento di una somma dovuta in forza di un mutuo ipotecario agrario assistito da fideiussione. Gli opponenti hanno dedotto, da un lato, l'invalidità/inefficacia del precetto e del titolo esecutivo, contestando il mutuo per usurarietà, indeterminatezza delle condizioni, anatocismo degli interessi di mora, inesistenza del titolo per mancata traditio delle somme; dall'altro, la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, nonché ulteriori profili collegati. Il Tribunale di Castrovillari aveva declinato la competenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa; riassunto il giudizio a Napoli, il Tribunale di Napoli ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza sostenendo che la domanda antitrust sulla fideiussione appartiene alla sezione specializzata, ma che le altre domande di opposizione a precetto e di nullità del mutuo non presentano una connessione qualificata idonea a spostare l'intera causa. Nel regolamento si controverte quindi se la presenza della domanda di nullità della fideiussione antitrust attragga anche le domande relative al mutuo e al precetto, oppure se debba disporsi la separazione, mantenendo la competenza del giudice dell'esecuzione/opposizione per le questioni diverse.
La decisione
La Corte accoglie il regolamento di competenza d'ufficio. Stabilisce che la competenza della sezione specializzata in materia di impresa sussiste solo per la domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, che deve essere decisa con efficacia di giudicato. Per tutte le altre domande di opposizione a precetto, relative al mutuo e al titolo esecutivo, non vi è una connessione qualificata ex art. 3, comma 3, d.lgs. 168/2003, ma solo una connessione meramente occasionale; tali domande restano quindi nella competenza del Tribunale di Castrovillari, quale giudice competente dell'opposizione a precetto. La Corte conferma l'impostazione della necessaria separazione delle cause e rimette le parti davanti al Tribunale di Castrovillari per le domande diverse da quella antitrust, con rinvio al giudice competente anche per le spese del regolamento e termine di legge per la riassunzione.
Norme richiamate
art. 33, comma 2, l. 10 ottobre 1990, n. 287
le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza
Attrae alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa le sole azioni di nullità e risarcimento del danno antitrust, non qualunque questione connessa al rapporto sottostante.
art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168
controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287
Individua la competenza per materia delle sezioni specializzate sulle controversie antitrust.
art. 3, comma 3, d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168
le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2
La connessione rilevante è interpretata in senso restrittivo e limitata alle ipotesi di connessione qualificata o forte; non basta la connessione meramente occasionale o impropria.
art. 4, comma 1, d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168
le controversie di cui all'art. 3... sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione
Disciplina la competenza territoriale delle sezioni specializzate per le controversie attribuite loro per materia.
art. 4, comma 1-ter, d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168
per le controversie di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d)... sono inderogabilmente competenti
Per le controversie antitrust è prevista una competenza territorialmente inderogabile della sezione specializzata indicata dalla norma.
Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario
Il cumulo processuale e l'attrazione della causa sono ammessi solo in presenza di connessione qualificata; non si estendono ai casi di connessione debole o al mero cumulo oggettivo.
La questione di nullità della fideiussione antitrust, essendo devoluta a cognizione con efficacia di giudicato, non può essere conosciuta incidentalmente dal giudice dell'opposizione sulle altre domande.
Base del regolamento di competenza d'ufficio sollevato dal giudice.
Consente la proposizione del regolamento di competenza d'ufficio nel caso di contrasto sulla competenza.
Richiamato come ulteriore domanda/tema difensivo sulla decadenza del creditore nei confronti del fideiussore.
Invocato dagli opponenti come conseguenza dell'asserita usurarietà dei tassi, per escludere la debenza degli interessi.
Richiamato per sostenere la nullità della clausola sugli interessi per indeterminatezza o violazione della disciplina sulla trasparenza bancaria.
art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990
Le clausole fideiussorie conformi allo schema ABI in contrasto con tale norma possono essere nulle perché riproduttive di un'intesa anticoncorrenziale vietata.
La nullità colpisce solo le clausole conformi all'intesa vietata, salvo diversa volontà delle parti o diversa sorte negoziale desumibile dal contratto.
Massime di principio
- La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa per le controversie antitrust si estende alle domande di nullità della fideiussione "a valle" solo quando la nullità sia proposta in via di azione e debba essere decisa con efficacia di giudicato.
- Se la questione antitrust sulla fideiussione è sollevata solo in via incidentale o di eccezione, non si radica la competenza della sezione specializzata, poiché il giudice ordinario la conosce solo incidentalmente.
- L'art. 3, comma 3, d.lgs. 168/2003 va interpretato restrittivamente: la connessione idonea ad attrarre le cause alla sezione specializzata ricorre solo nei casi di connessione qualificata o forte, non nella connessione meramente occasionale, impropria o nel mero cumulo oggettivo di domande.
- La presenza di una domanda devoluta alla sezione specializzata non sposta automaticamente tutte le altre domande connesse; quando manchi una connessione qualificata, occorre separare le cause e mantenere ciascuna domanda davanti al giudice naturalmente competente.
- Nelle opposizioni a precetto, la competenza del giudice dell'opposizione resta ferma per le contestazioni relative al titolo esecutivo e al diritto di procedere ad esecuzione, salvo l'eventuale separazione di domande autonomamente devolute ad altro giudice specializzato.
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