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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24659/2023 del 16/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto ammissibile l'istanza di correzione dell'errore materiale e l'ha accolta. Ha quindi ordinato di correggere l'ordinanza n. 28148/2022 inserendo, sia nella motivazione sia nel dispositivo, la previsione della distrazione delle spese in favore dell'avv. Maurizio Nucci, e ha disposto l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Nel precedente giudizio di cassazione la Corte aveva rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, ma aveva omesso di disporne la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, nonostante tale richiesta fosse stata formulata nel controricorso. Il difensore ha quindi proposto istanza di correzione dell'errore materiale, sostenendo che l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese fosse emendabile mediante il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., anche per le pronunce della Corte di cassazione. La questione decisa riguarda dunque il rimedio esperibile in caso di omissione della distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    L'istanza di distrazione delle spese è una facoltà del difensore ed è accessoria rispetto alla condanna alle spese; la sua omissione può essere rimediata con la correzione dell'errore materiale.

  • art. 287 c.p.c.

    Il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio esperibile in caso di omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.

  • art. 288 c.p.c.

    La correzione dell'errore materiale si effettua tramite il procedimento previsto per gli errori materiali nel provvedimento giudiziale.

  • art. 1188 c.c.

    Il difensore può essere indicato come destinatario del pagamento delle spese processuali ai fini della distrazione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il rimedio della correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese processuali costituisce un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, quando la richiesta risulti ritualmente proposta e la condanna alle spese sia stata comunque pronunciata.
  • La distrazione delle spese ha natura di accessorio della condanna alle spese e non richiede una nuova statuizione di merito, potendo essere integrata mediante correzione del provvedimento.
  • Il procedimento di correzione degli errori materiali è esperibile anche nei confronti delle ordinanze e sentenze della Corte di cassazione.
  • La soluzione correttiva è preferibile quando consente di garantire, in modo più rapido e rispettoso del contraddittorio, il titolo esecutivo in favore del difensore distrattario.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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