Parere n. 1761/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da -OMISSIS-, contro il Comune di Barletta, avverso il provvedimento pratica n. 1369/85 del 18.04.2025, concernente diniego di condono edilizio e di permesso di costruire;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso contro il provvedimento del Comune di Barletta del 18 aprile 2025, relativo alla pratica di condono edilizio n. 1369/85, concernente il diniego di condono e di permesso di costruire in sanatoria.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente aveva presentato il 30 settembre 1986 una domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985 e riteneva che la pratica fosse stata accolta per silenzio-assenso, essendo trascorsi ventiquattro mesi senza richieste ostative. Dopo aver chiesto nel 2024 la definizione della pratica e il rilascio del titolo in sanatoria, il Comune, con nota del 21 febbraio 2025, aveva richiesto ulteriori oneri per euro 13.954,18 e prospettato la non sanabilità di alcune opere. Il ricorrente contestava i conteggi, deducendo che i pagamenti già eseguiti per oneri concessori e oblazioni ammontavano complessivamente a euro 6.631,87, e chiedeva, in alternativa alla demolizione delle superfici eccedenti, la rideterminazione degli importi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 724/1994. Nel ricorso straordinario contro il provvedimento del 18 aprile 2025, notificato il 28 aprile 2025, e gli atti connessi, formulava due motivi: violazione dell’art. 97 Cost. ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, in ragione dell’asserita mancata interlocuzione con il Comune; difetto di motivazione circa la non sanabilità di alcune opere, la conseguente demolizione parziale e la rideterminazione degli oneri. Chiedeva anche la sospensione degli effetti, prospettando il rischio di demolizione nelle more.
Il parere
Il Consiglio di Stato respinge il ricorso perché entrambe le censure sono infondate. Il motivo relativo alla mancata interlocuzione è respinto: le note comunali del 21 febbraio e del 23 aprile 2025 attestavano la disponibilità dei tecnici a fornire chiarimenti e indicavano modalità e tempi per gli incontri; la mancata fissazione di un incontro nella forma specificamente richiesta dal ricorrente non dimostra una carenza istruttoria o una lesione della partecipazione, essendo riconducibile alle modalità organizzative dell’ente. È respinto anche il motivo sul difetto di motivazione: dagli atti risultavano la ricostruzione dello stato della pratica, le carenze documentali, tra cui la mancanza della certificazione sismica e del computo metrico, i criteri di calcolo degli importi, qualificati come provvisori in attesa della documentazione, e gli elementi tecnici posti a fondamento della non sanabilità, in particolare verbali della Polizia Municipale e documentazione aerofotogrammetrica attestanti l’inesistenza delle opere alla data utile del 1983. Il Consiglio precisa che non era stato adottato un diniego parziale: il Comune aveva rappresentato in sede istruttoria la non sanabilità di alcune opere e prospettato possibili soluzioni nell’ambito di ulteriori istanze. Le contestazioni del ricorrente non evidenziano vizi di legittimità e si risolvono in una critica alle valutazioni tecnico-edilizie, sindacabili soltanto in caso di manifesta irragionevolezza o irrazionalità, insussistenti nel caso concreto. L’istanza cautelare resta assorbita.
Osservazioni
Primo motivo — Contraddittorio procedimentale e difetto di istruttoria
Il motivo è infondato. Le note comunali del 21 febbraio e del 23 aprile 2025 documentano che l’ente aveva indicato la disponibilità dei tecnici a fornire chiarimenti e le modalità per accedere agli incontri. La mancata organizzazione di un incontro nella forma richiesta dal ricorrente non prova, di per sé, una carenza istruttoria o una lesione delle garanzie partecipative.
Secondo motivo — Difetto di motivazione sul condono, sulle opere non sanabili e sugli oneri
Il motivo è infondato. La documentazione richiamata dal Comune ricostruiva lo stato della pratica, le carenze documentali e i criteri di determinazione, provvisoria, degli importi; la non sanabilità di alcune opere era supportata dai verbali della Polizia Municipale e dalla documentazione aerofotogrammetrica, dai quali risultava che esse non esistevano alla data utile del 1983. Non risultava inoltre adottato un diniego parziale, ma una valutazione istruttoria sulla non sanabilità di talune opere.
Istanza cautelare
L’istanza cautelare resta assorbita dal rigetto del ricorso.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS-avverso il provvedimento del Comune di Barletta relativo alla pratica di condono edilizio n. 1369/85 del 18 aprile 2025, nonché avverso ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, si fonda su censure che, alla luce della relazione istruttoria redatta dal Provveditorato Interregionale per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata resa ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 205/2000, risultano sostanzialmente infondate.
La disposizione costituisce il riferimento procedurale del ricorso straordinario, che la Sezione esamina nel merito e conclude respingendo.
art. 3, comma 4, legge 205/2000
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS-avverso il provvedimento del Comune di Barletta relativo alla pratica di condono edilizio n. 1369/85 del 18 aprile 2025, nonché avverso ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, si fonda su censure che, alla luce della relazione istruttoria redatta dal Provveditorato Interregionale per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata resa ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 205/2000, risultano sostanzialmente infondate.
La relazione istruttoria del Provveditorato, resa ai sensi della disposizione, costituisce il supporto istruttorio preso in considerazione dalla Sezione nella valutazione delle censure.
art. 97 Cost.
Tale assunto è tuttavia smentito dall’esame della documentazione acquisita, dalla quale emerge che il Comune di Barletta ha invece garantito al ricorrente ampie e concrete possibilità di contraddittorio procedimentale.
Nel caso esaminato, il principio del buon andamento non risulta violato quando l’amministrazione assicura concrete possibilità di interlocuzione, anche se non fissa l’incontro nella forma specificamente richiesta dal privato.
Nessuna proposizione del testo applica o interpreta specificamente l’art. 47 della legge n. 47/1985.
La norma è menzionata nella ricostruzione della domanda di condono, ma il parere non ne fornisce un’interpretazione specifica.
art. 35, comma 17, legge 47/1985
Nessuna proposizione del testo applica o interpreta specificamente l’art. 35, comma 17, della legge n. 47/1985.
La disposizione è richiamata nella prospettazione del ricorrente circa la formazione del silenzio-assenso, ma il parere non decide autonomamente la questione in base a tale norma.
Nessuna proposizione del testo applica o interpreta specificamente l’art. 10-bis della legge n. 724/1994.
La disposizione è riportata quale fondamento della richiesta alternativa del ricorrente, ma la Sezione non ne sviluppa un’interpretazione.
Nessuna proposizione del testo applica o interpreta specificamente il d.P.R. n. 380/2001.
Il testo richiama il decreto nella ricostruzione della comunicazione comunale sulle conseguenze del mancato pagamento, senza fondare su di esso la decisione.
Massime di principio
- La mancata fissazione di un incontro nella forma specificamente richiesta dal privato non integra, da sola, una violazione del contraddittorio o un difetto di istruttoria, quando l’amministrazione abbia concretamente indicato modalità idonee per ottenere chiarimenti e interloquire con gli uffici.
- La motivazione di un provvedimento in materia edilizia è adeguata quando, anche attraverso gli atti istruttori richiamati, consente di ricostruire i presupposti fattuali e normativi della decisione e i criteri adottati dall’amministrazione.
- Le valutazioni tecnico-edilizie dell’amministrazione non sono sindacabili nel merito, salvo che risultino manifestamente irragionevoli o irrazionali.
Diniego relativo a una pratica di condono edilizio
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, esamina un ricorso straordinario contro il provvedimento del Comune di Barletta del 18 aprile 2025, relativo alla pratica di condono edilizio n. 1369/85 e al rilascio del titolo in sanatoria. Il ricorso è respinto; l’istanza cautelare resta assorbita.
Vicenda e domande del ricorrente
Il ricorrente aveva presentato il 30 settembre 1986 una domanda di condono ai sensi della legge n. 47/1985, ritenendo che si fosse formato il silenzio-assenso dopo il decorso di ventiquattro mesi. Nel 2024, verificata l’assenza del permesso in sanatoria, aveva chiesto al Comune di definire la pratica. Con nota del 21 febbraio 2025 l’amministrazione aveva richiesto un conguaglio di euro 13.954,18 e segnalato la non sanabilità di alcune opere. Il ricorrente contestava i conteggi, richiamava i versamenti già effettuati per euro 3.501,68 a titolo di oneri concessori e per euro 3.130,19 a titolo di oblazioni e invocava, per le superfici eccedenti, la rideterminazione prevista dall’art. 10-bis della legge n. 724/1994 in alternativa alla demolizione.
Nel ricorso deduceva la violazione dell’art. 97 Cost. e il difetto di istruttoria per mancata interlocuzione con il Comune, nonché il difetto di motivazione quanto agli importi e all’individuazione delle opere ritenute non sanabili. Chiedeva l’annullamento degli atti e la sospensione cautelare, prospettando il rischio di demolizione.
Contraddittorio e istruttoria
La Sezione ritiene infondata la censura di mancata interlocuzione. Le note comunali prot. n. 15918 del 21 febbraio 2025 e prot. n. 34427 del 23 aprile 2025 indicavano la disponibilità dei tecnici a fornire chiarimenti, i giorni e gli orari utili e le modalità di prenotazione, anche telematiche e tramite URP. La mancata fissazione di un incontro formale nei termini richiesti dal ricorrente non dimostra quindi una lesione delle garanzie partecipative né una carenza istruttoria: le modalità organizzative individuate dall’ente erano idonee a consentire l’interlocuzione.
Motivazione e valutazioni tecniche
È respinta anche la censura di difetto di motivazione. Dalle note e dagli atti istruttori risultavano la ricostruzione della pratica, le carenze documentali — tra cui la mancata certificazione sismica e il computo metrico — e i criteri di determinazione degli importi, precisati come provvisori in relazione alla documentazione ancora da produrre. Per le opere considerate non sanabili, il Comune si era basato sui verbali della Polizia Municipale e sulla documentazione aerofotogrammetrica, dai quali risultava che esse non esistevano alla data utile del 1983.
La Sezione precisa inoltre che non era stato adottato un provvedimento di diniego parziale: l’amministrazione aveva rappresentato in sede istruttoria la non sanabilità di alcune opere e prospettato soluzioni alternative nell’ambito di ulteriori istanze. Le doglianze del ricorrente sono giudicate una contestazione delle valutazioni tecniche, senza elementi idonei a dimostrare vizi di legittimità. La discrezionalità tecnico-edilizia è sindacabile soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza o irrazionalità, che non ricorre nel caso concreto.
Esito
Il ricorso è respinto perché le censure sono infondate. L’istanza cautelare è assorbita.
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