Cassazione Penale, Ordinanza n. 32747/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità del motivo. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata non presentasse i vizi denunciati e che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata e non manifestamente illogica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la decisione del Tribunale e la condanna alla pena di due anni, otto mesi e venti giorni di reclusione ed euro 640 di multa per furto con strappo e resistenza a pubblico ufficiale. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., censurando l'erronea applicazione dell'art. 624-bis c.p. e chiedendo la derubricazione dei fatti nelle fattispecie di furto e furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625, n. 4, c.p. La Corte ha ritenuto il motivo generico, poiché riproponeva argomenti già esaminati e disattesi dal giudice d'appello senza correlarsi adeguatamente alle ragioni della decisione impugnata. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva esaminato la versione dell'imputato, ritenendola non credibile anche in ragione della sua tardività, con motivazione specifica, idonea e non manifestamente illogica.
Norme richiamate
La contestazione riguardava la qualificazione dei fatti come furto con strappo; la Corte ha ritenuto non adeguatamente censurata la conferma di tale qualificazione da parte del giudice d'appello.
La norma è richiamata quale titolo di condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
È stato invocato dal ricorrente quale fattispecie alternativa di furto semplice.
È stato invocato dal ricorrente per ottenere la derubricazione dei fatti in furto aggravato.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Le censure sono state prospettate come violazione di legge e vizio di motivazione, ma ritenute generiche.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi di impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le ragioni già dedotte e disattese nel giudizio d'appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo di ricorso richiede una correlazione effettiva tra le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e le censure formulate dal ricorrente.
- Non sussiste vizio di motivazione quando il giudice d'appello esamina la versione dell'imputato, ne espone le ragioni di attendibilità o inattendibilità e formula una motivazione specifica, idonea e non manifestamente illogica.
- La valutazione di non credibilità della versione dell'imputato, anche per la sua tardiva prospettazione, non integra di per sé un vizio di motivazione quando sia sorretta da argomentazione esplicita e non manifestamente illogica.
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