Cassazione Penale, Sentenza n. 7338/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Angelo Feratti ha impugnato per violazione di legge l'applicazione degli artt. 1 lett. b) e 4 del d.lgs. n.159 (richiamando il difetto del presupposto dell'abitualità), contestando che nel periodo 2006-2011 fosse stato condannato per un unico reato (bancarotta fraudolenta). La società F.lli Scotti Lavori Edili s.r.l. ha dedotto la nullità della notifica per incompletezza dell'atto e ha contestato l'omessa o apparente motivazione in ordine alla presunta fittizietà dell'intestazione dei beni, sostenendo che gli immobili oggetto di confisca erano stati acquistati con risorse proprie della società.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure di Feratti sulla mancanza dell'abitualità, confermando che la pluralità di condotte distrattive, sebbene riconducibili allo stesso fallimento, dimostra una condotta illecita protratta nel tempo idonea a configurare l'abitualità prevista dall'art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011. Ha respinto le censure della società circa la notificazione incompleta ritenendo che la irrilevanza della copia incompleta sussista se l'originale è disponibile in cancelleria e l'impugnazione è stata proposta sul contenuto effettivo; ha altresì ritenuto adeguata la motivazione dei giudici di merito in ordine alla fittizietà dell'intestazione, sulla base di documentazione, intercettazioni e dichiarazioni acquisite. Conseguentemente i ricorsi sono inammissibili; i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (codice delle misure di prevenzione)
art. 1 lett. b); art. 10, comma 3; art. 7, comma 1
L'art. 1 lett. b) è stato interpretato nel senso che l'abitualità può emergere anche da pluralità di condotte distrattive realizzate nell'ambito dello stesso fallimento: tali condotte conservano autonomia ontologica e possono dimostrare una condotta di vita abitualmente illecita giustificativa della misura di prevenzione. L'art. 10 comma 3 limita il ricorso per cassazione alle sole violazioni di legge.
legge 27/12/1956 n.1423
Richiamata a conferma del principio che in materia di misure di prevenzione il sindacato in Cassazione è circoscritto a violazioni di legge.
legge 31/05/1965 n.575
art. 3-ter, secondo comma (richiamato)
Ulteriore richiamo alla limitazione del sindacato di legittimità sui provvedimenti di prevenzione.
art. 125, comma 3; art. 616
Art. 125 comma 3 e correlati sono citati nel contesto della nullità per mancata motivazione; l'art. 616 è richiamato per l'automatica condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità, con applicazione della sanzione pecuniaria equitativamente determinata.
art. 219, comma secondo, n. 1
Stabilisce la disciplina della continuazione per i reati fallimentari: la pluralità di atti distrattivi nell'ambito dello stesso fallimento mantiene autonomia e può essere valorizzata ai fini della qualificazione della condotta.
Costituzione
art. 111, sesto comma (richiamato)
Richiamato rispetto al principio che la motivazione costituisce essenza del provvedimento giurisdizionale e la sua totale omissione può dar luogo a nullità.
Massime di principio
- In sede di cassazione sui provvedimenti di prevenzione il sindacato è limitato alle violazioni di legge: non è possibile rimettere in discussione valutazioni di fatto salvo la totale nullità o la motivazione inesistente/meramente apparente.
- L'abitualità di una condotta illecita ai fini delle misure di prevenzione può desumersi anche da più atti distrattivi posti in essere nel contesto dello stesso fallimento: tali atti conservano autonomia e, nel loro insieme, dimostrano una condotta abituale.
- La notifica di una copia incompleta di un provvedimento non comporta di per sé la nullità se l'originale è depositato in cancelleria e gli interessati hanno preso conoscenza del contenuto, soprattutto se l'impugnazione è stata comunque proposta sul contenuto effettivo.
- Per contestare la fittizietà di intestazioni societarie è necessario che l'impugnazione evidenzi la totale assenza di argomentazione sui punti essenziali: i giudici possono legittimamente fondare la loro decisione sulla valutazione di documentazione, intercettazioni e dichiarazioni che dimostrino la riconducibilità dei beni al proposto.
- Se una motivazione manca solo in parte o consiste in una diversa valutazione probatoria già affrontata dai giudici di merito, la cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per riformulare una ricostruzione fattuale alternativa.
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