Cassazione Penale, Sentenza n. 7144/2024 del 16/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che ha confermato la condanna di primo grado per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen. (truffa). I motivi di riporto sono: 1) nullità/violazione del diritto di difesa per il rigetto della richiesta di differimento dell'udienza per legittimo impedimento del difensore ex art. 420-ter, comma 5, c.p.p., con contestazione della valutazione probatoria relativa alla comunicazione delle date delle udienze a Pesaro e Milano; 2) vizio della motivazione e illogicità nella identificazione dell'autore del reato, con apparenti contraddizioni nelle prove e nel mancato riconoscimento da parte di un testimone (Polidori); 3) vizio motivazionale relativo al principio del "oltre ogni ragionevole dubbio"; 4) eccessività della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, generici o non consentiti: il primo motivo (legittimo impedimento) è infondato perché il giudice d'appello ha valutato la documentazione disponibile (due decreti di fissazione udienza) e ha motivato logicamente la genericità e l'insufficienza della prova circa la data di comunicazione; il secondo motivo è aspecifico e in realtà mira a una rivalutazione del merito, il che non è consentito in sede di legittimità; il terzo e quarto motivo sono generici e non confrontano le censure con la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma del reato contestato (truffa); la sentenza confermata riguarda la responsabilità per questo delitto, con richiamo alla motivazione della Corte d'appello sui dati di fatto che le hanno consentito di affermare la responsabilità del ricorrente.
art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.
Disposizione sul legittimo impedimento del difensore: la Corte ha ritenuto che la richiesta di differimento fosse generica e non adeguatamente supportata dalla prova della data di comunicazione degli altri provvedimenti, giustificando il rigetto.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limite alla motivazione del ricorso per cassazione: il ricorso è stato sintetizzato nei limiti strettamente necessari per motivare, secondo quanto previsto dall'articolo, e la Corte ha valutato i motivi entro tali limiti.
Criteri di determinazione della pena: il ricorrente ha dedotto eccessività della pena sulla base di questa norma, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, quindi inammissibile.
Massime di principio
- Le richieste di differimento per legittimo impedimento del difensore richiedono documentazione precisa, inclusiva, se rilevante, della data di comunicazione degli atti che comprovano il concomitante impegno; la mera esistenza di decreti non basta senza prova della conoscenza/tempi di notifica
- In cassazione non è consentito proporre una lettura alternativa del merito: i motivi che mirano a riconsiderare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito sono inammissibili
- Motivi generici, aspecifici o reiterativi che non contrastano concretamente la motivazione della sentenza impugnata sono destinati all'inammissibilità
- Le censure sul principio del "oltre ogni ragionevole dubbio" e sull'eccessività della pena devono essere concretamente argomentate e confrontate con i passaggi motivazionali della sentenza impugnata; altrimenti sono soltanto petizioni di principio
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile, è prevedibile la condanna del ricorrente alle spese e, nei casi previsti, al versamento di somme a titolo di ammenda
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