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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24117/2024 del 18/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'assoluzione pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello di Palermo del 22/06/2023, deducendo vizi di diritto e di motivazione: uso in deliberazione di informazioni acquisite extra-processuali (dati meteorologici reperiti su siti internet e una tabella di conversione delle taglie non presenti negli atti) senza contraddittorio ai sensi dell'art. 526 c.p.p.; travisamento e omessa valutazione di importanti elementi probatori (captazioni, video, sequestri e dichiarazioni testimoniali) riguardanti pedinamenti, impossessamento di attrezzi, comportamento sospetto presso una discarica e compatibilità della scarpa rinvenuta con la calzatura dell'imputato; insufficiente motivazione rafforzata da parte del giudice d'appello nella riforma in senso assolutorio; errata esclusione del movente (bisogno di denaro per il gioco) e valutazione dell'alibi.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha censurato l'utilizzo da parte della Corte d'Appello di documenti e dati acquisiti fuori dal contraddittorio (siti internet per dati meteorologici e tabella di conversione delle taglie) e ha rilevato carenze di motivazione, travisamenti e omissioni nella valutazione probatoria, nonché la mancanza della motivazione rafforzata richiesta quando l'appello riforma in senso assolutorio la decisione di primo grado. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la decisione rimessa alla valutazione del giudice di merito in conformità ai principi indicati (annullamento con rinvio per nuovo esame).

Norme richiamate

  • art. 575 cod. pen. (omicidio)

    Norma descrittiva del reato contestato in primo grado; impiegata per inquadrare il capo di imputazione originario rispetto alla valutazione indiziaria

  • art. 577 primo comma cod. pen. (circostanze aggravanti)

    Richiamata in relazione all'aggravante contestata per il reato di omicidio

  • art. 628 cod. pen. (rapina)

    Norma relativa al reato collegato (rapina aggravata) oggetto della valutazione probatoria; la Corte ha rilevato che l'appello ha indebitamente escluso la sussistenza della rapina senza adeguata motivazione

  • art. 61 n. 1 cod. pen. (circostanze aggravanti generiche)

    Richiamata nell'imputazione originaria come circostanza aggravante

  • art. 526 cod. proc. pen. (deliberazione della Corte in camera di consiglio)

    Il vizio denunciato riguarda l'utilizzo in camera di consiglio di informazioni e documenti non acquisiti nel contraddittorio; la Corte di Cassazione afferma che non possono essere usate per decidere elementi decisivi della causa

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 36315/2016, Palumbo e altre pronunce)

    Principio consolidato richiamato: non è ammissibile l'utilizzo in decisione di informazioni tratte da siti internet o di valutazioni tecniche non acquisite col necessario contraddittorio; il giudice non può avvalersi di 'scienza privata' senza perizia o acquisizione processuale

Massime di principio

  • Un giudice non può fondare la decisione su dati o documenti reperiti su internet o prodotti in camera di consiglio senza la previa acquisizione nel contraddittorio: tali elementi sono inutilizzabili ai fini decisori quando incidono sulla prova
  • Quando la Corte d'appello riforma in senso assolutorio una condanna, è obbligata a fornire una motivazione 'rafforzata' che riesamini il compendio probatorio e confuti specificamente i principali argomenti della sentenza di primo grado
  • Tutti i dati tecnici (es. misure metrico-antropometriche, tabelle di conversione, valutazioni scientifiche) devono essere acquisiti nel dibattimento tramite perizia o documenti processuali certificati; l'uso di tabelle non acquisite può travisare le conclusioni
  • La valutazione degli indizi richiede un apprezzamento globale e coordinato: singoli elementi deboli possono, se convergenti e spiegati alla luce del movente, formare una prova indiziaria rilevante; la Corte d'appello non può smontare quella ricostruzione con argomentazioni atomistiche e non motivate
  • L'assenza o la fallacia dell'alibi e i comportamenti di occultamento/distruzione di prove sono elementi che devono essere valutati nel loro complesso come indice di responsabilità, purché il giudice li motivi esaustivamente

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