Cassazione Penale, Sentenza n. 24117/2024 del 18/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'assoluzione pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello di Palermo del 22/06/2023, deducendo vizi di diritto e di motivazione: uso in deliberazione di informazioni acquisite extra-processuali (dati meteorologici reperiti su siti internet e una tabella di conversione delle taglie non presenti negli atti) senza contraddittorio ai sensi dell'art. 526 c.p.p.; travisamento e omessa valutazione di importanti elementi probatori (captazioni, video, sequestri e dichiarazioni testimoniali) riguardanti pedinamenti, impossessamento di attrezzi, comportamento sospetto presso una discarica e compatibilità della scarpa rinvenuta con la calzatura dell'imputato; insufficiente motivazione rafforzata da parte del giudice d'appello nella riforma in senso assolutorio; errata esclusione del movente (bisogno di denaro per il gioco) e valutazione dell'alibi.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha censurato l'utilizzo da parte della Corte d'Appello di documenti e dati acquisiti fuori dal contraddittorio (siti internet per dati meteorologici e tabella di conversione delle taglie) e ha rilevato carenze di motivazione, travisamenti e omissioni nella valutazione probatoria, nonché la mancanza della motivazione rafforzata richiesta quando l'appello riforma in senso assolutorio la decisione di primo grado. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la decisione rimessa alla valutazione del giudice di merito in conformità ai principi indicati (annullamento con rinvio per nuovo esame).
Norme richiamate
Norma descrittiva del reato contestato in primo grado; impiegata per inquadrare il capo di imputazione originario rispetto alla valutazione indiziaria
art. 577 primo comma cod. pen. (circostanze aggravanti)
Richiamata in relazione all'aggravante contestata per il reato di omicidio
Norma relativa al reato collegato (rapina aggravata) oggetto della valutazione probatoria; la Corte ha rilevato che l'appello ha indebitamente escluso la sussistenza della rapina senza adeguata motivazione
art. 61 n. 1 cod. pen. (circostanze aggravanti generiche)
Richiamata nell'imputazione originaria come circostanza aggravante
art. 526 cod. proc. pen. (deliberazione della Corte in camera di consiglio)
Il vizio denunciato riguarda l'utilizzo in camera di consiglio di informazioni e documenti non acquisiti nel contraddittorio; la Corte di Cassazione afferma che non possono essere usate per decidere elementi decisivi della causa
Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 36315/2016, Palumbo e altre pronunce)
Principio consolidato richiamato: non è ammissibile l'utilizzo in decisione di informazioni tratte da siti internet o di valutazioni tecniche non acquisite col necessario contraddittorio; il giudice non può avvalersi di 'scienza privata' senza perizia o acquisizione processuale
Massime di principio
- Un giudice non può fondare la decisione su dati o documenti reperiti su internet o prodotti in camera di consiglio senza la previa acquisizione nel contraddittorio: tali elementi sono inutilizzabili ai fini decisori quando incidono sulla prova
- Quando la Corte d'appello riforma in senso assolutorio una condanna, è obbligata a fornire una motivazione 'rafforzata' che riesamini il compendio probatorio e confuti specificamente i principali argomenti della sentenza di primo grado
- Tutti i dati tecnici (es. misure metrico-antropometriche, tabelle di conversione, valutazioni scientifiche) devono essere acquisiti nel dibattimento tramite perizia o documenti processuali certificati; l'uso di tabelle non acquisite può travisare le conclusioni
- La valutazione degli indizi richiede un apprezzamento globale e coordinato: singoli elementi deboli possono, se convergenti e spiegati alla luce del movente, formare una prova indiziaria rilevante; la Corte d'appello non può smontare quella ricostruzione con argomentazioni atomistiche e non motivate
- L'assenza o la fallacia dell'alibi e i comportamenti di occultamento/distruzione di prove sono elementi che devono essere valutati nel loro complesso come indice di responsabilità, purché il giudice li motivi esaustivamente
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