Cassazione Penale, Ordinanza n. 25200/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile perché il motivo è generico per indeterminatezza e per radicale mancanza di specificità, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di legittimità viene impugnata la sentenza di merito che ha affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione. Il ricorso deduce un solo motivo, formalmente prospettato come violazione di legge penale, ma la Corte rileva che la censura è priva di specificità e di determinatezza: non vengono indicati con precisione gli elementi sui quali si fonda l'assunto difensivo, né viene operato un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata. Di conseguenza, la doglianza non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il controllo richiesto.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per il reato contestato di ricettazione.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'impugnazione deve contenere motivi specifici e determinati; la loro mancanza comporta inammissibilità del ricorso.
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è formulato in modo generico, indeterminato e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p.
- La censura deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il giudice di legittimità non è posto in condizione di individuare l'errore denunciato e di esercitare il controllo richiesto.
- La mera deduzione di violazione di legge, senza l'indicazione concreta degli elementi di fatto e di diritto che sorreggono l'assunto difensivo, non integra un motivo ammissibile di ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La declaratoria di inammissibilità lascia ferma la decisione di merito impugnata, quando il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
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