Cassazione Penale, Ordinanza n. 35898/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: il motivo relativo all’assenza del dolo non era stato dedotto in appello e risultava comunque generico, oltre che smentito dagli accertamenti e dalle motivazioni dei giudici di merito. Ne conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo fornito non consente di precisarne il contenuto concreto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 28 ottobre 2025, che aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorso deduceva l’assenza del dolo. La Corte rileva che la censura non era stata proposta con l’atto di appello e che, comunque, era generica: si limitava ad affermare l’assenza dell’elemento soggettivo senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata e di quella di primo grado. Quest’ultima aveva accertato che l’imputato si era allontanato dal luogo in cui era stato condotto, dopo l’arresto in flagranza, in attesa dell’udienza di convalida, circostanza ritenuta dimostrativa della consapevolezza dell’obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione.
Norme richiamate
con la quale è stata confermata la condanna per il reato di evasione
La disposizione individua il reato per il quale è stata confermata la condanna; la decisione non espone ulteriori interpretazioni astratte della fattispecie.
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen
La dichiarazione d’inammissibilità comporta le conseguenze previste dall’art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- È inammissibile la censura in cassazione che deduca una questione non proposta con l’atto di appello.
- È generico il motivo che si limita ad affermare l’assenza del dolo senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata e con gli accertamenti di merito che sorreggono la conclusione sulla consapevolezza dell’obbligo violato.
- L’allontanamento dal luogo in cui l’imputato è stato condotto dopo l’arresto in flagranza, in attesa dell’udienza di convalida, può essere valutato dai giudici di merito come prova della consapevolezza dell’obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione.
Come è indicizzato
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