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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29849/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava: i) la mancata valutazione del vizio di mente (insorgenza di infermità psichica o raptus) e l'omessa nomina di una perizia psichiatrica ai sensi dell'art. 507 c.p.p.; ii) la errata qualificazione dell'aggravante di cui all'art. 577, primo comma, n. 1, cod. pen., in particolare negando che sussistesse la "stabile convivenza" tra autore e vittima nonostante la convivenza materiale persistente ma con rapporto affettivo deteriorato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che non risultano elementi probatori antecedenti o contemporanei ai fatti idonei a dimostrare una infermità psichica tale da escludere o ridurre l'imputabilità; la documentazione sanitaria raccolta post delictum indica uno stato di shock postraumatico compatibile con la commissione del reato e non una patologia preesistente. I giudici hanno ritenuto legittima la valutazione di merito che ha escluso il vizio di mente e la superfluità della perizia psichiatrica. Inoltre, è stata confermata l'applicabilità dell'aggravante dell'art. 577, primo comma, n. 1, in quanto la "stabile convivenza" va intesa come convivenza fisica durevole: la perdita del rapporto affettivo non esclude l'aggravante quando la convivenza materiale persiste e la vittima aveva consentito la permanenza dell'ex convivente. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; le spese delle parti civili ammesse al gratuito patrocinio sono poste genericamente a carico dell'imputato in favore dello Stato, con devoluzione al giudice del rinvio per la liquidazione.

Norme richiamate

  • art. 507 cod. proc. pen.

    richiesta della difesa di perizia psichiatrica ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.

    la richiesta di perizia psichiatrica richiede elementi specifici e concreti idonei a far ragionevolmente ritenere che sussista una infermità; in assenza di tali elementi il giudice può ritenere superfluo l'accertamento tecnico

  • art. 577, primo comma, n. 1, cod. pen.

    aggravante contestata in relazione alla "stabile convivenza"

    la "stabile convivenza" va interpretata come convivenza fisica durevole: rileva la coabitazione reale e continuativa anche se il vincolo affettivo si è deteriorato; la convivenza materiale, mentre perdura, giustifica l'aggravante

  • l. n. 69 del 2019

    novella che ha modificato il testo dell'aggravante (sostituzione di 'e' con 'o')

    la modifica legislativa ha distinto e reso alternativi i profili di "relazione affettiva" e di "stabile convivenza", ampliando la tutela anche alle situazioni di convivenza materiale indipendentemente dall'attualità del legame affettivo

  • art. 61 nn. 1 e 4 cod. pen.

    riferimento alla possibilità che efferatezza e crudeltà siano riconducibili all'indole del colpevole e ricomprese tra le aggravanti

    la particolare efferatezza o brutalità del fatto non implicano di per sé una infermità psichica; tali caratteristiche possono essere considerate aggravanti autonome

  • art. 616 cod. proc. pen.

    articolo richiamato per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

    il rigetto del ricorso di cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    richiamo alla omissione delle generalità in caso di diffusione del provvedimento

    norma sulla protezione dei dati personali che impone l'oscuramento dei dati identificativi nella diffusione del provvedimento

  • Sez. U., n. 5464 del 26/09/2019 (De Falco) e artt. 541 c.p.p., 110 d.P.R. 115/2002, artt. 82-83 d.P.R. 115/2002

    richiamo alla giurisprudenza e alle norme sulla liquidazione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato

    in Cassazione la condanna alle spese processuali della parte civile ammessa al gratuito patrocinio va pronunciata in termini generici; la liquidazione concreta è rimessa al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato

Massime di principio

  • La richiesta di perizia psichiatrica ai fini di escludere o limitare l'imputabilità richiede elementi specifici, antecedenti o contemporanei al fatto, che indichino una vera infermità mentale: documentazione sanitaria post delictum compatibile con shock postraumatico non è di per sé prova di una patologia preesistente
  • Comportamenti nervosi, agitazione o descrizioni generiche di "paranoia" non valgono a provare la perdita del contatto con la realtà; occorrono evidenze cliniche chiare e un nesso eziologico con la condotta criminosa
  • La 'stabile convivenza' ai fini dell'aggravante va intesa prevalentemente in termini di convivenza materiale e durevole: la cessazione del vincolo affettivo non esclude l'aggravante se la coabitazione fisica persiste al momento del fatto
  • L'effera tezza e la crudeltà del delitto possono sorgere dall'indole del colpevole o da reattività particolarmente violenta e non necessariamente indicano una patologia psichica rilevante ai fini dell'imputabilità
  • In sede di gravame e di legittimità non è consentita una riedizione meramente critica delle valutazioni di fatto già compiute dai giudici di merito, salvo che non emergano nuovi elementi probatori non esaminati in precedenza
  • Se la parte civile è ammessa al gratuito patrocinio, la Corte di Cassazione pronuncia la condanna generica dell'imputato al pagamento delle spese a favore dell'Erario; la liquidazione dettagliata è rimessa al giudice del rinvio

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