Cassazione Penale, Sentenza n. 29849/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava: i) la mancata valutazione del vizio di mente (insorgenza di infermità psichica o raptus) e l'omessa nomina di una perizia psichiatrica ai sensi dell'art. 507 c.p.p.; ii) la errata qualificazione dell'aggravante di cui all'art. 577, primo comma, n. 1, cod. pen., in particolare negando che sussistesse la "stabile convivenza" tra autore e vittima nonostante la convivenza materiale persistente ma con rapporto affettivo deteriorato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che non risultano elementi probatori antecedenti o contemporanei ai fatti idonei a dimostrare una infermità psichica tale da escludere o ridurre l'imputabilità; la documentazione sanitaria raccolta post delictum indica uno stato di shock postraumatico compatibile con la commissione del reato e non una patologia preesistente. I giudici hanno ritenuto legittima la valutazione di merito che ha escluso il vizio di mente e la superfluità della perizia psichiatrica. Inoltre, è stata confermata l'applicabilità dell'aggravante dell'art. 577, primo comma, n. 1, in quanto la "stabile convivenza" va intesa come convivenza fisica durevole: la perdita del rapporto affettivo non esclude l'aggravante quando la convivenza materiale persiste e la vittima aveva consentito la permanenza dell'ex convivente. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; le spese delle parti civili ammesse al gratuito patrocinio sono poste genericamente a carico dell'imputato in favore dello Stato, con devoluzione al giudice del rinvio per la liquidazione.
Norme richiamate
richiesta della difesa di perizia psichiatrica ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.
la richiesta di perizia psichiatrica richiede elementi specifici e concreti idonei a far ragionevolmente ritenere che sussista una infermità; in assenza di tali elementi il giudice può ritenere superfluo l'accertamento tecnico
art. 577, primo comma, n. 1, cod. pen.
aggravante contestata in relazione alla "stabile convivenza"
la "stabile convivenza" va interpretata come convivenza fisica durevole: rileva la coabitazione reale e continuativa anche se il vincolo affettivo si è deteriorato; la convivenza materiale, mentre perdura, giustifica l'aggravante
novella che ha modificato il testo dell'aggravante (sostituzione di 'e' con 'o')
la modifica legislativa ha distinto e reso alternativi i profili di "relazione affettiva" e di "stabile convivenza", ampliando la tutela anche alle situazioni di convivenza materiale indipendentemente dall'attualità del legame affettivo
riferimento alla possibilità che efferatezza e crudeltà siano riconducibili all'indole del colpevole e ricomprese tra le aggravanti
la particolare efferatezza o brutalità del fatto non implicano di per sé una infermità psichica; tali caratteristiche possono essere considerate aggravanti autonome
articolo richiamato per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
il rigetto del ricorso di cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
richiamo alla omissione delle generalità in caso di diffusione del provvedimento
norma sulla protezione dei dati personali che impone l'oscuramento dei dati identificativi nella diffusione del provvedimento
richiamo alla giurisprudenza e alle norme sulla liquidazione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato
in Cassazione la condanna alle spese processuali della parte civile ammessa al gratuito patrocinio va pronunciata in termini generici; la liquidazione concreta è rimessa al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato
Massime di principio
- La richiesta di perizia psichiatrica ai fini di escludere o limitare l'imputabilità richiede elementi specifici, antecedenti o contemporanei al fatto, che indichino una vera infermità mentale: documentazione sanitaria post delictum compatibile con shock postraumatico non è di per sé prova di una patologia preesistente
- Comportamenti nervosi, agitazione o descrizioni generiche di "paranoia" non valgono a provare la perdita del contatto con la realtà; occorrono evidenze cliniche chiare e un nesso eziologico con la condotta criminosa
- La 'stabile convivenza' ai fini dell'aggravante va intesa prevalentemente in termini di convivenza materiale e durevole: la cessazione del vincolo affettivo non esclude l'aggravante se la coabitazione fisica persiste al momento del fatto
- L'effera tezza e la crudeltà del delitto possono sorgere dall'indole del colpevole o da reattività particolarmente violenta e non necessariamente indicano una patologia psichica rilevante ai fini dell'imputabilità
- In sede di gravame e di legittimità non è consentita una riedizione meramente critica delle valutazioni di fatto già compiute dai giudici di merito, salvo che non emergano nuovi elementi probatori non esaminati in precedenza
- Se la parte civile è ammessa al gratuito patrocinio, la Corte di Cassazione pronuncia la condanna generica dell'imputato al pagamento delle spese a favore dell'Erario; la liquidazione dettagliata è rimessa al giudice del rinvio
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29834/2025 del 27/08/2025
- Sentenza penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29837/2025 del 27/08/2025
- Sentenza penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29838/2025 del 27/08/2025
- Sentenza penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29840/2025 del 27/08/2025
- Sentenza penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29842/2025 del 27/08/2025
- Sentenza penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29848/2025 del 27/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →