Ordinanza n. 516/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Ministero Istruzione e Merito prot.n.56871 del 17.10.2025 a firma del responsabile della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione con cui è stata esaminata e rigettata l'istanza di riconoscimento di titolo estero presentata ex art.16 D.Lgs.206/2007 dalla ricorrente con riferimento alla classe di concorso ADSS - SOSTEGNO; di ogni altro atto presupposto, collegato, conseguenziale e comunque incompatibile con l'odierno ricorso, ivi compreso, ove occorra, del parere del MUR pto.n.12486 del 20.8.2024, non meglio conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento di un titolo estero ai fini dell'accesso alla classe di concorso ADSS - sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente con titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha rigettato l'istanza di riconoscimento del titolo estero, presentata ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 206/2007, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il diniego risultava fondato, tra l'altro, sull'asserita assenza di natura abilitante del titolo e sulle divergenze tra il percorso formativo estero e quello previsto dall'ordinamento italiano. In sede cautelare, la ricorrente ha sostenuto che l'amministrazione non avesse adeguatamente esaminato la documentazione relativa all'intero iter formativo, compreso il piano analitico degli studi, né l'esperienza professionale maturata nel settore, e che le differenze formative avrebbero potuto essere colmate mediante misure compensative. È stata inoltre valorizzata la titolarità di un contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento, sospendendo l'efficacia del diniego fino alla cessazione del contratto di insegnamento della ricorrente. Il fumus boni iuris è stato ravvisato, in via sommaria, nell'inadeguata valutazione della documentazione relativa al percorso formativo estero e dell'esperienza professionale, nonché nella necessità di una motivazione rigorosa sulle divergenze tra i programmi formativi. Il Collegio ha rilevato che l'assenza di natura abilitante del titolo non appare decisiva alla luce dei principi già affermati dall'Adunanza plenaria nelle sentenze nn. 18-22 del 2022 e che le differenze formative possono essere superate mediante adeguate misure compensative. Il periculum è stato collegato al contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato in corso. La fissazione dell'udienza di merito è stata rimessa a separato avviso, subordinatamente alla manifestazione di interesse della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti.
Norme richiamate
Disciplina l'istanza di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all'estero; il diniego deve confrontarsi con il percorso formativo complessivo e con l'esperienza professionale dell'interessata.
Costituisce la base normativa della tutela cautelare; nella fattispecie ha consentito la sospensione del diniego fino alla cessazione del contratto di insegnamento sul sostegno.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all'estero, l'amministrazione deve valutare complessivamente la documentazione relativa all'iter formativo, incluso il piano analitico del corso di studi, e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- Il diniego di riconoscimento di un titolo estero non può fondarsi in modo risolutivo sulla sola assenza di natura abilitante del titolo quando tale argomentazione sia incompatibile con i principi affermati dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria.
- Le divergenze tra il percorso formativo estero e quello richiesto dall'ordinamento nazionale devono essere motivate rigorosamente, alla luce delle esigenze europee di riconoscimento dei titoli professionali e di libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze formative tra ordinamenti possono essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative; esse non giustificano automaticamente il rigetto della domanda di riconoscimento.
- In sede cautelare, la titolarità di un contratto di insegnamento a tempo determinato può integrare il periculum in mora necessario per sospendere il diniego di riconoscimento, con efficacia temporalmente limitata alla durata del contratto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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