Cassazione Penale, Sentenza n. 1429/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Piacenza che, oltre ad applicare la pena concordata per il reato di cui all'art. 590-bis c.p., aveva inflitto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno e sei mesi. Il ricorrente deduceva l'illegittima applicazione della sanzione accessoria per carenza di motivazione in ordine alla durata e per travisamento della prova circa le modalità del sinistro (contestando la ricostruzione del giudice sulla mancata precedenza).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla durata della sospensione della patente. Ha annullato la sentenza impugnata nella parte relativa alla durata della sanzione amministrativa accessoria e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Piacenza per un nuovo esame sul punto. Resta invece confermato il patto di patteggiamento e la sua convalida quanto alla pena concordata; l'annullamento non incide sul resto del dispositivo.
Norme richiamate
La norma individua il reato oggetto del procedimento penale (lesioni o omicidio stradale a seconda del caso); nel caso di specie è il riferimento per la responsabilità penale che ha giustificato il patteggiamento e l'applicazione della sanzione accessoria.
Individua i parametri da considerare per la commisurazione delle sanzioni accessorie (gravità della violazione, entità del danno, pericolo per la circolazione). La Corte ha richiamato il principio per cui, se il giudice si discosta dal minimo edittale, deve motivare l'applicazione di una durata superiore richiamando tali parametri; l'assenza di motivazione giustificativa ha determinato l'annullamento limitato alla durata della sospensione.
Massime di principio
- Quando il giudice applica una sanzione amministrativa accessoria nella misura del minimo non è richiesta una motivazione dettagliata; il minimo è considerato espressione della scarsa gravità della violazione.
- Se la durata della sanzione accessoria supera la media edittale, il giudice è tenuto a motivare in concreto il perché della maggiore gravità richiamando i parametri dell'art. 218 cod. strada (entità del danno, pericolo per la circolazione, rilevanza della violazione).
- La mancata motivazione relativa alla scelta di una durata superiore al minimo costituisce vizio che può giustificare l'annullamento parziale della sentenza e il rinvio per nuovo esame.
- Nei procedimenti di patteggiamento l'applicazione di sanzioni accessorie resta soggetta al controllo di adeguatezza e motivazione: il patto sulla pena principale può essere convalidato anche se la motivazione della sanzione accessoria risulta viziata, con possibile annullamento limitato della parte motivazionalmente carente.
- Il travisamento delle risultanze probatorie (es. ricostruzione errata delle modalità del sinistro) non può supplire alla mancanza di motivazione sulla durata della sanzione; anzi, può rafforzare la necessità di annullamento e rinvio per nuovo esame.
- In caso di annullamento limitato alla sola durata della sanzione accessoria, resta ferma la condanna o il patto sulla pena principale salvo che emergano altri vizi.
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