Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38172/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto sussistente l'aggravante dell'art. 572, comma 2, c.p. (maltrattamenti in presenza di minore). Il ricorrente contestava la valutazione della Corte di merito, sostenendo che il minore aveva assistito a pochi episodi non gravi, che il padre interrompeva le condotte alla presenza del figlio e che una successiva sentenza di divorzio con affidamento condiviso dimostrerebbe l'assenza di pregiudizio per il minore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello si era attenuta al principio di diritto secondo cui per l'aggravante ex art. 572, comma 2, c.p. occorrono numero, qualita' e ricorrenza degli episodi tali da inferire il rischio di compromissione del normale sviluppo psico-fisico del minore. La Corte di appello aveva motivato la sussistenza dell'aggravante sulla base di plurimi elementi (abitudine delle condotte, almeno tre episodi accertati, possibile ulteriore esposizione, racconto del minore alla nonna e relazione dei servizi sociali) e la Cassazione ha ritenuto che il ricorrente in sostanza chiedeva una rivalutazione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre escluso rilievo decisivo alla successiva sentenza di divorzio (posteriore ai fatti) e ha ricordato che l'aggravante richiede solo la colpa ai sensi dell'art. 59, comma 2, c.p., non il dolo. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende; disposta la censura dei dati identificativi delle parti.

Norme richiamate

  • art. 572 cod. pen., comma 2

    menzionata nella sentenza impugnata e nella precedente pronuncia di annullamento

    L'aggravante per maltrattamenti commessi in presenza di minore richiede che numero, qualità e ricorrenza degli episodi cui il minore assiste siano tali da far sorgere il rischio di compromissione del suo sviluppo psico-fisico; per la configurabilità non è richiesto il dolo specifico ma è sufficiente la colpa (cfr. art. 59, comma 2, c.p.)

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    richiamati come limiti del controllo della Cassazione

    Limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione valuta i vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà) e l'erronea applicazione della legge penale, ma non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie

  • art. 59, comma 2, cod. pen.

    citato testualmente nel ragionamento sulla imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti

    Le circostanze aggravanti si valutano a carico dell'agente se da lui conosciute o se ignorate per colpa; per l'aggravante ex art. 572, comma 2, è quindi sufficiente la colpa e non il dolo intenzionale

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato relativamente ai limiti della motivazione in cassazione

    Limita la motivazione alle censure strettamente necessarie ai fini della decisione in Cassazione

  • art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.

    richiamati in relazione al procedimento trattato in camera di consiglio senza le parti

    Consentono la trattazione in camera di consiglio e disciplinano la richiesta di trattazione orale; in mancanza di richiesta nei termini il processo può essere deciso senza presenza delle parti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato per l'effetto della declaratoria di inammissibilità

    La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche e processuali (condanna alle spese processuali), come applicato nel caso di specie

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    citata in relazione al criterio per il versamento alla Cassa delle ammende

    Riferimento giurisprudenziale richiamato per sostenere che, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, va disposto il pagamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere la riforma della decisione limitandosi a proporre una diversa valutazione delle prove o dei fatti: il sindacato è circoscritto a vizi di diritto e di motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità).
  • Per l'aggravante di cui all'art. 572, comma 2, c.p. (maltrattamenti in presenza di minore) occorre valutare unitariamente numero, qualità e ricorrenza degli episodi per inferire il rischio di compromissione dello sviluppo del minore; singoli episodi isolati possono non essere sufficienti.
  • La configurabilità dell'aggravante non richiede il dolo intenzionale che l'offesa sia vista dal minore: è sufficiente la colpa (omessa adozione di cautele) ai sensi dell'art. 59, comma 2, c.p.
  • Fatti o provvedimenti civili sopravvenuti (es. sentenza di divorzio successiva alla consumazione dei reati) hanno limitata rilevanza nel giudizio penale sui fatti antecedenti e non cambiano automaticamente la valutazione penale effettuata sul periodo rilevante.
  • Nuove circostanze non dedotte nei gradi di merito non possono essere introdotte in Cassazione se non rientrano nei limiti consentiti dal rimedio (divieto di introdurre fatti nuovi in sede di legittimità).
  • Nelle impugnazioni è essenziale specificità: le censure generiche o che chiedono una mera rivalutazione delle prove rischiano l'inammissibilità; occorre indicare vizi giuridicamente apprezzabili e punti specifici di illogicità o contraddittorietà della motivazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.