Sentenza n. 1149/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del Decreto emesso dal Sig. Prefetto della Provincia di COMO, notificato a mani del sig. -OMISSIS- dalla Legione Carabinieri Lombardia Stazione di -OMISSIS- -OMISSIS- il 17.04.2023 con cui si dispone: <è vietata al Sig. -OMISSIS- la detenzione di armi e munizioni. Di conseguenza, tutte le armi e munizioni di cui il predetto sia eventualmente in possesso dovranno essere ritirate, ed entro il termine di giorni centocinquanta dalla data di notifica del presente provvedimento, essere alienate o affidate a persona che possa detenerle o versate al III° Centro Rifornimento e Mantenimento di -OMISSIS-, ai sensi dell''art. 6, ultimo comma della legge 22.05.1975, n. 152.> e di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi compresi il verbale di ritiro armi e licenza porto arma corta uso difesa personale in pari data e gli atti adottati all''esito dell''istruttoria allo stato ignoti, ma richiamati per relationem dal provvedimento e lesivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni, con ritiro delle armi e della licenza di porto di arma corta per uso di difesa personale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio adottato dopo il furto di uno zaino lasciato nell’autovettura parcheggiata in una pubblica via, contenente, oltre a oggetti personali, una pistola e il relativo munizionamento regolarmente detenuti. Ha dedotto, da un lato, la violazione degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. e degli artt. 7, 8, 10 e 21-octies l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento; dall’altro, eccesso di potere per difetto di istruttoria e mancata o incompleta acquisizione di informazioni sulla propria personalità e sulla precedente affidabilità, sostenendo che un unico episodio non fosse sufficiente a dimostrare l’inaffidabilità.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il divieto prefettizio. In materia di armi il Prefetto dispone di ampia discrezionalità finalizzata alla prevenzione dei pericoli per la sicurezza pubblica e l’incolumità, potendo vietare la detenzione quando non vi sia completa e perfetta sicurezza circa il buon uso delle armi. Non è necessario accertare un abuso concreto: è sufficiente che le circostanze rilevanti inducano a ritenere non affidabile il soggetto o non escludano il pericolo di abuso. Nel caso concreto, l’abbandono della pistola e delle munizioni nell’autovettura ha evidenziato negligenza nella custodia e un venir meno dell’affidabilità richiesta. La mancata comunicazione di avvio non comporta l’annullamento, poiché i fatti erano chiari, conosciuti dall’amministrazione e, in ragione della natura vincolata ritenuta dal Collegio del provvedimento rispetto alla situazione accertata, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990. Il provvedimento è stato inoltre ritenuto adeguatamente motivato, avendo individuato il fatto dell’abbandono dell’arma, qualificato come indice di inaffidabilità e ricondotto all’art. 39 T.U.L.P.S. La valutazione amministrativa non è risultata illogica, irragionevole o arbitraria. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 39 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
capacità di abuso delle armi
Attribuisce al Prefetto un’ampia discrezionalità nel vietare la detenzione delle armi quando non sussista completa e perfetta sicurezza circa il loro buon uso; non è necessario un abuso concreto, essendo sufficiente un pericolo di abuso desunto dalle circostanze del caso.
art. 20 della legge 22 maggio 1975, n. 110
omessa custodia di armi e munizionamento
La condotta di omessa custodia è stata posta a fondamento del provvedimento prefettizio quale indice di negligenza e di inaffidabilità nella detenzione delle armi.
art. 20-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110
fattispecie di mera condotta e di pericolo
La disciplina penale dell’omessa custodia conferma, secondo il Collegio, l’anticipazione della tutela alla soglia del pericolo, senza necessità che un soggetto estraneo sia effettivamente entrato in possesso dell’arma o delle munizioni.
art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990
Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
L’omessa comunicazione di avvio non determina l’annullamento quando, alla luce dei fatti chiari e già conosciuti dall’amministrazione, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Le garanzie di partecipazione procedimentale sono state ritenute non decisive nel caso concreto per effetto dell’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2.
artt. 11 e 43 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Richiamati dal ricorrente, ma non posti dal Collegio a fondamento specifico dell’accoglimento delle censure.
Massime di principio
- Il Prefetto dispone di ampia discrezionalità in materia di detenzione di armi, finalizzata alla prevenzione dei pericoli per la sicurezza pubblica e l’incolumità, e può vietare la detenzione quando non sussista completa e perfetta sicurezza circa il buon uso delle armi.
- Per adottare un divieto di detenzione di armi non è necessario accertare un abuso concreto: è sufficiente che, sulla base di una valutazione complessiva delle circostanze, il soggetto non offra affidamento di non abusare delle armi o emerga un qualunque elemento di pericolo.
- La negligenza nella custodia, consistente nell’abbandono di un’arma e delle munizioni in un’autovettura parcheggiata in luogo pubblico, può costituire di per sé un elemento idoneo a far venir meno il requisito di affidabilità richiesto per la detenzione delle armi.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni prefettizie in materia di armi resta circoscritto ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, carenza istruttoria o carenza motivazionale.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento del divieto quando i fatti rilevanti siano chiari, conosciuti dall’amministrazione e, in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, risulti palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
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