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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20563/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da verbali di accertamento, avvisi bonari di addebito e diffide a adempiere notificati dall’INPS a una società agricola semplice, a una impresa individuale e ai soci, con i quali l’Istituto ha riqualificato l’attività svolta come commerciale/terziaria anziché agrituristica e ha conseguentemente iscritto d’ufficio alcune socie alla gestione commercianti, ritenendo insussistenti i requisiti di connessione tra attività agrituristica e attività agricola e il requisito della prevalenza di queste ultime. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 2135 c.c. e della normativa nazionale e regionale sull’agriturismo, sostenendo che il certificato regionale di connessione e la disciplina lombarda impedissero all’INPS una autonoma riqualificazione previdenziale e che la prevalenza dell’attività agricola dovesse essere valutata in modo convenzionale; (2) omesso esame di un fatto decisivo e/o violazione dell’art. 3, comma 8, L. 335/1995, deducendo l’irretroattività della riqualificazione perché l’attività iniziale era agricola e non vi sarebbe stata una falsa comunicazione originaria; (3) violazione degli artt. 115 e 420 c.p.c. per mancata ammissione di prove testimoniali, sostenendo che tali prove avrebbero dimostrato prevalenza e connessione dell’attività agricola e l’utilizzo prevalente di prodotti propri nella struttura.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d’appello aveva correttamente applicato l’art. 2135 c.c. e la legge n. 96 del 2006, accertando in concreto che l’attività svolta nella struttura benessere era prevalente, con impiego di dotazioni e personale estranei all’attività agricola, sicché il certificato regionale di connessione non era decisivo. Ha dichiarato inammissibile la parte del primo motivo e il secondo motivo nella sostanza, perché miravano a una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti, non consentita in cassazione; ha escluso inoltre l’omesso esame di un fatto decisivo, poiché i giudici di merito avevano espressamente affrontato la questione della natura originaria dell’attività e avevano accertato che l’impresa non aveva mai svolto l’attività tipica per cui era stata costituita. Ha respinto anche il terzo motivo, rilevando che le prove non ammesse erano state già valutate come irrilevanti dai giudici di merito e che i ricorrenti non avevano dimostrato la decisività dei mezzi istruttori non ammessi. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2135 c.c.

    La qualificazione come attività agrituristica richiede, in concreto, la connessione con l’attività agricola e la prevalenza di quest’ultima; la verifica non può limitarsi all’uso di prodotti propri ma deve considerare anche dotazioni, risorse tecniche e umane impiegate nell’attività svolta.

  • legge 20 febbraio 2006, n. 96

    Integra la disciplina dell’art. 2135 c.c. in materia di agriturismo, che è attività para-alberghiera e non si esaurisce nella mera somministrazione di pasti e bevande.

  • legge n. 31/2008 della Regione Lombardia

    Può fungere solo da supporto interpretativo, ma non prevale sui criteri uniformi di qualificazione dell’impresa agrituristica applicabili sul territorio nazionale.

  • art. 3, comma 8, legge n. 335/1995

    Il motivo che ne invoca la violazione è stato ritenuto inammissibile perché fondato su una diversa ricostruzione dei fatti più che su un effettivo errore di diritto.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla mancata ammissione delle prove non è ammissibile se le prove, secondo la valutazione di merito, erano irrilevanti e non decisivi per sovvertire l’esito della causa.

  • art. 420 c.p.c.

    La dedotta mancata ammissione dei mezzi istruttori non giustifica il ricorso in cassazione quando difetti la dimostrazione della loro decisività.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del fatto; è configurabile solo se la fattispecie concreta accertata sia stata sussunta erroneamente nella norma astratta.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze probatorie né di sostituire una diversa lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1 l.fall.

    Richiamato in via di principio per affermare che l’indagine sulla natura commerciale o agricola di un’impresa agrituristica va condotta con criteri uniformi nazionali, non con criteri regionali.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dichiarato i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • La qualificazione previdenziale di un’attività agrituristica non dipende in modo decisivo dal solo certificato regionale di connessione, ma richiede una verifica giudiziale concreta dei requisiti di connessione e prevalenza rispetto all’attività agricola, alla luce dell’art. 2135 c.c. e della legge n. 96 del 2006.
  • L’attività agrituristica, essendo para-alberghiera, non si identifica con la mera somministrazione di pasti o con l’utilizzo di prodotti aziendali: occorre valutare globalmente l’uso di locali, macchinari, risorse tecniche e personale impiegati nell’impresa.
  • In cassazione non è consentito trasformare formalmente una censura di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove; quando la doglianza mira alla rivalutazione del materiale istruttorio, il motivo è inammissibile.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il fatto è stato in realtà esaminato dal giudice di merito, ancorché con esito sfavorevole alla parte ricorrente.
  • La dedotta mancata ammissione di mezzi istruttori è censurabile solo se il ricorrente indica specificamente le prove, ne dimostra la decisività e il nesso causale con un diverso esito della decisione; in difetto, la censura è infondata o inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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