Cassazione Penale, Ordinanza n. 25953/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata in appello per il reato contestato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva condannato l'imputato alla pena di quattro mesi di arresto ed euro 1.000 di ammenda, con pena sospesa, per il reato previsto dall'art. 4 della legge n. 110/1975, in relazione al sequestro di una scacciacani. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha riproposto la contestazione sull'offensività dell'arma sequestrata, sostenendo in sostanza che le caratteristiche del manufatto escludevano la rilevanza penale del fatto. La censura, però, si risolveva in una diversa valutazione di merito delle caratteristiche del bene, senza confrontarsi con i principi richiamati dalla sentenza impugnata sulla natura illecita di ogni arma giocattolo priva di tappo rosso idonea a sparare colpi a salve.
Norme richiamate
Viene richiamato come base normativa della condanna per la detenzione/possesso dell'arma oggetto di sequestro; la decisione valorizza la qualificazione illecita della scacciacani priva di tappo rosso e idonea a sparare colpi a salve.
È applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione di merito delle caratteristiche del bene sequestrato quando il giudice di merito abbia già applicato principi giurisprudenziali coerenti sulla sua natura illecita.
- Ai fini della configurabilità del reato in materia di armi, può rilevare la illiceità di un'arma giocattolo o scacciacani priva di tappo rosso e idonea a sparare colpi a salve.
- La contestazione dell'offensività del bene, se proposta senza misurarsi con la ratio della decisione impugnata e con i principi di diritto richiamati, è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25836/2026 del 10/07/2026
- ordinanza_penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25837/2026 del 10/07/2026
- ordinanza_penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25838/2026 del 10/07/2026
- ordinanza_penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25839/2026 del 10/07/2026
- ordinanza_penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25840/2026 del 10/07/2026
- ordinanza_penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25842/2026 del 10/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →