Cassazione Civile, Ordinanza n. 21731/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dal decreto con cui il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il piano di ristrutturazione del debito presentato da un soggetto sovraindebitato. Il debitore aveva proposto reclamo e, a seguito della declinatoria di competenza della Corte d'appello di Messina, aveva riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Il Tribunale, ritenendo di non essere competente, ha promosso regolamento d'ufficio di competenza, sostenendo che il reclamo contro il decreto di inammissibilità ex art. 70, comma 1, CCII dovesse essere deciso dalla Corte d'appello, analogamente al reclamo contro il diniego di omologa. Il pubblico ministero ha aderito a tale impostazione. La questione devoluta alla Cassazione riguardava quindi l'individuazione del giudice competente a decidere sul reclamo avverso il decreto di inammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore nella disciplina anteriore al correttivo del novembre 2024.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la competenza del Tribunale in composizione collegiale, in difformità rispetto alla tesi del Tribunale remittente e del pubblico ministero. Ha ritenuto che, nel testo del CCII applicabile ratione temporis, mancasse una previsione espressa di reclamo alla Corte d'appello contro il decreto di inammissibilità reso nella fase preliminare senza contraddittorio. Ha valorizzato la struttura distinta del decreto di inammissibilità rispetto al diniego di omologa e ha ritenuto applicabile, in via di compatibilità e per analogia con il sistema processuale, il reclamo al tribunale in composizione collegiale sul modello camerale. Ha inoltre osservato che il correttivo del 2024 ha poi chiarito la reclamabilità davanti al tribunale, confermando l'esistenza di una lacuna interpretativa, e non un diverso assetto originario. Il regolamento d'ufficio è stato quindi deciso affermando la competenza del Tribunale collegiale.
Norme richiamate
richiamato per il regolamento d'ufficio di competenza
richiamato quale rimedio per devolvere alla Corte la questione di competenza
menzionato in relazione al precedente rinvio pregiudiziale già esaminato dalla Corte
art. 65, comma 2, d.lgs. 14/2019
impone, in mancanza di disciplina specifica, l'applicazione delle disposizioni del Titolo III in quanto compatibili
richiamato dal ricorrente per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
art. 70, comma 1, d.lgs. 14/2019
disciplina il decreto di inammissibilità nella fase preliminare di verifica dell'accesso alla procedura
art. 70, commi 7, 8, 9, 10 e 12, d.lgs. 14/2019
la Corte distingue il decreto di inammissibilità dal diniego di omologa e osserva che il reclamo espressamente previsto riguarda il diniego di omologa, non il provvedimento preliminare di inammissibilità
art. 78, comma 1, d.lgs. 14/2019
citato come norma che prevede una preliminare verifica di ammissibilità nel concordato minore, priva di espressa disciplina del rimedio avverso l'inammissibilità
art. 80, comma 7, d.lgs. 14/2019
richiamato come esempio di reclamo espressamente previsto contro il diniego di omologa del concordato minore
richiamato per il modello del reclamo alla Corte d'appello in materia concorsuale
richiamato come norma che attribuisce alla Corte d'appello il reclamo contro determinate sentenze in materia concorsuale
menzionato come modello generale di reclamo dinanzi alla Corte d'appello per provvedimenti del giudice monocratico, salvo disciplina speciale
richiamati come modello camerale applicabile al reclamo al tribunale in composizione collegiale
richiamato come ulteriore modello di reclamo camerale
art. 29, comma 2, d.lgs. 14/2019
richiamato dal Tribunale come norma implicitamente pertinente al regolamento di competenza
menzionato nel testo come richiamo normativo del reclamo originariamente proposto
Massime di principio
- Nel codice della crisi, quando manca una previsione espressa sul rimedio contro un provvedimento negativo reso nella fase preliminare di ammissibilità, occorre verificare la compatibilità delle norme generali del Titolo III per colmare la lacuna interpretativa.
- Il decreto di inammissibilità adottato all'esito della verifica preliminare dell'accesso alla procedura è ontologicamente distinto dal diniego di omologa pronunciato nel contraddittorio con i creditori; perciò i due provvedimenti non sono necessariamente soggetti allo stesso giudice del reclamo.
- In assenza di espressa disciplina nel testo anteriore al correttivo, il reclamo contro il decreto di inammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore va proposto al tribunale in composizione collegiale, secondo il modello camerale, con esclusione del giudice che ha pronunciato il provvedimento reclamato.
- L'intervento correttivo successivo, che ha reso espressa la reclamabilità davanti al tribunale, può essere valorizzato come indice della precedente lacuna interpretativa e della funzione chiarificatrice della riforma.
- La soluzione del riparto di competenza deve fondarsi sulla struttura procedurale del provvedimento impugnato e non su analogie solo apparenti con altri rimedi concorsuali riferiti a fasi diverse del procedimento.
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