Cassazione Penale, Ordinanza n. 28706/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il delitto contestato è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. L'unico motivo dedotto riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: il ricorrente lamentava che la decisione di merito non le avesse concesse, ma la Corte di cassazione ha rilevato che la censura riproduceva questioni già esaminate dai giudici di merito ed era comunque generica perché non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della sentenza di condanna impugnata; il testo non offre ulteriori precisazioni sul fatto tipico oltre alla qualificazione del reato come resistenza a pubblico ufficiale.
Richiamato implicitamente dal motivo sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte nega tutela al motivo perché generico e meramente riproduttivo di doglianze già esaminate in appello.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già valutate dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche deve essere sorretta da un'effettiva critica alla motivazione della decisione di merito; una censura meramente generica non consente il sindacato di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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