Cassazione Civile, Ordinanza n. 07008/2025 del 16/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l’impostazione del Pubblico Ministero e dei proprietari, ha qualificato la domanda come azione risarcitoria per comportamento materiale della P.A. in carenza assoluta di potere, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e ha cassato la pronuncia del Tribunale di Siracusa che aveva declinato la giurisdizione. Le spese del regolamento d’ufficio sono state rimesse al giudice munito di giurisdizione.
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
Alcuni proprietari hanno convenuto davanti al Tribunale ordinario un ente pubblico e l’impresa appaltatrice dei lavori, deducendo che, nell’esecuzione di un’opera pubblica avviata con dichiarazione di pubblica utilità e decreti di occupazione d’urgenza, sarebbe stata occupata di fatto un’area più ampia di quella legittimamente compresa nei provvedimenti amministrativi. I ricorrenti hanno lamentato che lo sconfinamento avrebbe comportato l’abbattimento di un numero maggiore di alberi di agrumi e ulivi rispetto a quello indicato nei verbali di consistenza, la distruzione degli impianti di irrigazione e, in generale, il danno all’azienda agricola. Il Tribunale ordinario ha declinato la giurisdizione ritenendo la condotta riconducibile, sia pure mediatamente, all’esercizio del potere espropriativo; il TAR, adito in riassunzione, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione ritenendo invece che, essendo l’occupazione avvenuta su terreni estranei ai provvedimenti ablativi e alla dichiarazione di pubblica utilità, si trattasse di comportamento materiale in carenza assoluta di potere, con giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso/regolamento è stato quindi risolto dalla Corte per stabilire il giudice munito di giurisdizione.
Norme richiamate
artt. 375, secondo comma, n. 4, 380-bis.1 e 380-ter c.p.c.
sono richiamati per la trattazione camerale del conflitto negativo di giurisdizione
evocato implicitamente dalla qualificazione dell’occupazione sine titulo come illecito permanente lesivo di un diritto soggettivo, azionabile davanti al giudice ordinario
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione, rileva il petitum sostanziale, da individuare non solo in base al provvedimento richiesto ma soprattutto in base alla causa petendi e alla natura della posizione giuridica dedotta.
- Quando l’opera pubblica viene realizzata su un terreno diverso o più esteso rispetto a quello oggetto dei provvedimenti di occupazione o espropriazione, l’occupazione e trasformazione del bene integra un comportamento materiale in carenza assoluta di potere, non un esercizio, neppure mediato, della potestà amministrativa.
- La domanda di risarcimento e/o ripristino proposta dal proprietario per occupazione sine titulo di aree estranee al perimetro della pubblica utilità appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La presenza di una procedura espropriativa valida per terreni contigui non sposta la giurisdizione amministrativa quando il bene concretamente occupato non sia compreso nei provvedimenti ablativi o nella dichiarazione di pubblica utilità.
Come è indicizzato
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