Cassazione Penale, Ordinanza n. 36622/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condannato)
La controversia
Un condannato aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza la concessione di una misura alternativa alla detenzione. Il tribunale ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza, ritenendo estinta la pena da espiare. Il pubblico ministero ha impugnato l’ordinanza sostenendo che l’estinzione della pena era stata erroneamente affermata, perché il giudice di sorveglianza non avrebbe considerato il divieto di estinzione previsto dall’art. 172, comma 7, c.p. per il recidivo qualificato e per chi abbia riportato altre condanne per reati della stessa indole nel periodo rilevante, circostanze che sarebbero entrambe presenti nel caso di specie. La Corte non è entrata nel merito della questione, perché ha rilevato che il ricorso era stato proposto da un pubblico ministero privo di legittimazione a impugnare davanti alla Corte di cassazione i provvedimenti del tribunale di sorveglianza: legittimato è soltanto il Procuratore generale presso la Corte d’appello competente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione del ricorrente. Ha affermato che, contro i provvedimenti del tribunale di sorveglianza, l’impugnazione può essere proposta soltanto dal Procuratore generale presso la Corte d’appello competente per territorio, organo deputato a svolgere le funzioni di pubblico ministero davanti a tale ufficio. Ha inoltre escluso la condanna del ricorrente pubblico alle spese processuali, richiamando il principio per cui la natura pubblica della parte ricorrente osta a tale condanna.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come norma che impedirebbe l’estinzione della pena nei confronti del recidivo qualificato e di chi abbia riportato ulteriori condanne per reati della stessa indole nel periodo rilevante
individua nel Procuratore generale presso la Corte d’appello competente il soggetto legittimato a proporre impugnazione avverso i provvedimenti del tribunale di sorveglianza e a svolgere le funzioni di pubblico ministero davanti a tale ufficio
Sez. 1, n. 5394 del 13/01/2010, Rv. 246317
spetta al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello, in quanto pubblico ministero istituito presso il Tribunale di sorveglianza, la legittimazione a proporre impugnazione avverso i provvedimenti del predetto organo giurisdizionale
precedente richiamato a sostegno della regola di legittimazione del Procuratore generale nelle impugnazioni contro i provvedimenti del tribunale di sorveglianza
Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650
richiamato per affermare che la parte pubblica non va condannata alle spese processuali anche in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Avverso i provvedimenti del tribunale di sorveglianza, la legittimazione a proporre ricorso per cassazione spetta esclusivamente al Procuratore generale presso la Corte d’appello territorialmente competente, non al pubblico ministero presso il tribunale.
- La mancanza di legittimazione ad impugnare integra causa di inammissibilità del ricorso, precludendo ogni esame del merito della censura.
- Quando il ricorrente è un organo requirente pubblico, la dichiarazione di inammissibilità non comporta la condanna alle spese processuali.
- Nel giudizio di legittimità, la verifica preliminare della legittimazione all’impugnazione assorbe ogni questione sostanziale relativa al provvedimento censurato.
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