Cassazione Civile, Ordinanza n. 09895/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (educatore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un’educatrice di convitto a ottenere la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, riconosciuto dal Tribunale e negato dalla Corte d’appello. La Corte territoriale aveva ritenuto che il beneficio spettasse solo ai docenti di ruolo, valorizzando la distinta funzione educativa rispetto a quella didattica e l’assenza, per gli educatori, dell’obbligo di formazione permanente e strutturale previsto espressamente per i docenti. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 1 L. n. 107/2015, delle disposizioni del CCNL comparto scuola e di norme del d.lgs. n. 297/1994 e del DPR n. 417/1974, sostenendo che il bonus è destinato a tutti i docenti di ruolo senza distinzioni interne, che il personale educativo rientra nell’area del personale docente e che l’esclusione degli educatori integra una discriminazione illegittima. Il Ministero ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando il proprio precedente n. 32104/2022. Ha interpretato l’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 nel senso che la Carta docente spetta al personale docente e che, per effetto della disciplina di settore, nell’ambito di tale area professionale rientra anche il personale educativo dei convitti e degli educandati. La Corte ha valorizzato la collocazione del personale educativo nell’area professionale del personale docente, la funzione educativa come partecipazione al processo formativo, e l’obbligo di formazione e aggiornamento previsto dal CCNL anche per tale personale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, L. n. 107/2015
"Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita... la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo..."
La Carta elettronica è un beneficio economico finalizzato alla formazione continua dei docenti; la nozione di personale docente comprende anche il personale educativo assimilato sul piano funzionale e contrattuale.
art. 1, comma 122, L. n. 107/2015
"...sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta..."
La disciplina attuativa demanda a un decreto la definizione delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta.
d.p.c.m. 23 settembre 2015, art. 2, comma 1
"I docenti di ruolo a tempo indeterminato... hanno diritto all'assegnazione di una Carta..."
Il decreto attuativo conferma l’attribuzione della Carta ai docenti di ruolo; la Corte vi legge la coerenza con l’inclusione del personale educativo nell’area docente.
"La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura..."
La funzione docente è il parametro per ricondurre anche la funzione educativa all’area della docenza, in chiave di partecipazione al processo formativo.
art. 25 CCNL Comparto Scuola 2016-2018
"Il personale docente ed educativo... è collocato nella distinta area professionale del personale docente..."
Il personale educativo è espressamente collocato nell’area professionale del personale docente e, quindi, rientra nella platea dei destinatari del beneficio formativo.
art. 127 CCNL Comparto Scuola 2016-2018
"Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico..."
La funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi e si colloca nell’ambito della funzione docente.
art. 128 CCNL Comparto Scuola 2016-2018
"L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale..."
L’attività educativa presenta contenuti formativi e di orientamento che la rendono omogenea, per finalità, alla funzione docente ai fini del beneficio.
art. 129 CCNL Comparto Scuola 2016-2018
"Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento..."
Anche il personale educativo è assoggettato a un obbligo funzionale di formazione e aggiornamento, giustificando l’accesso alla Carta docente.
"si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari"
La norma realizza un’equiparazione, ai fini dello stato giuridico e del trattamento economico, tra personale educativo e docenti elementari.
La Corte lo richiama come antecedente normativo che già esprimeva un’impostazione di equiparazione tra personale educativo e docenti elementari.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per la dedotta violazione di legge nel ricorso per cassazione.
La Corte richiama il proprio precedente per dare continuità all’orientamento già espresso.
artt. 25, 127 e 129 CCNL comparto Scuola
Nel complesso, tali norme sono lette come indice dell’inclusione del personale educativo nell’area docente e dell’esistenza di obblighi formativi analoghi.
artt. 395, 396, 397 e 398 d.lgs. n. 297/1994
Sono richiamati per sostenere la riconducibilità del personale educativo al corpo docente e la correlata disciplina dello stato giuridico ed economico.
Massime di principio
- Il beneficio economico destinato alla formazione continua dei docenti va riconosciuto anche al personale educativo quando la disciplina di settore lo colloca espressamente nell’area professionale del personale docente e ne prevede una funzione partecipativa al processo formativo.
- Ai fini dell’accesso a misure economiche collegate alla formazione, non è decisiva la diversità delle concrete mansioni tra attività didattica e attività educativa se la normativa contrattuale e di settore riconduce entrambe le figure all’area docente e prevede per entrambe obblighi o attività di formazione e aggiornamento.
- L’interpretazione sistematica di legge e contratto collettivo può condurre a un’equiparazione funzionale ed economica tra categorie professionali formalmente distinte, quando le rispettive disposizioni attribuiscano al personale considerato uno statuto e un trattamento riconducibili alla stessa area professionale.
- L’esclusione di una categoria professionale da un beneficio formativo previsto per i docenti non è giustificata se la categoria stessa è destinataria di analoghi oneri di aggiornamento professionale e svolge una funzione inserita nel processo di formazione ed educazione degli allievi.
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