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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07245/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il rigetto della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare (10/07/2009 - 14/11/2011) sofferto da Tullio Grasso, deceduto, sostenendo che non sussisteva colpa grave o macroscopica imprudenza dell'istante e che la Corte d'appello aveva carenza o insufficienza di motivazione nel ritenere dimostrative le condotte contestate (in particolare la titolarità fittizia di quote societarie). I ricorrenti deducevano inoltre che, avendo il giudice di merito escluso la responsabilità per i reati fine, non potevano sussistere comportamenti idonei a integrare la colpa grave che avrebbe giustificato la custodia cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta e logicamente motivata l'ordinanza della Corte d'appello che, valutando autonomamente (ai fini della riparazione) tutti gli elementi processuali, aveva individuato condotte del defunto idonee a costituire colpa grave: soprattutto l'accettazione consapevole di intestazioni fittizie di quote societarie attribuite a Tullio per sottrarre beni al patrimonio di altro soggetto (Renato Grasso), l'assenza di reale potere gestionale da parte di Tullio e la prova del controllo esercitato da Renato sulle società. Tali comportamenti, valutati ex ante sotto il profilo della prevedibilità dell'intervento dell'autorità giudiziaria, hanno impedito il riconoscimento della riparazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare, ciascuno, euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte la interpreta come richiedente una valutazione autonoma e ex ante della condotta dell'istante per verificare l'eventuale presenza di dolo o colpa grave che abbia contribuito alla misura cautelare

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sull'associazione per delinquere; citata quale reato contestato nella vicenda che ha dato luogo alla custodia cautelare

  • art. 7 legge 203/1991

    Aggravante richiamata nell'imputazione relativa all'associazione: rilevante ai fini dell'assetto accusatorio che ha motivato la misura cautelare originaria

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che regola l'assoluzione con la formula 'per non aver commesso il fatto'; richiamata per spiegare l'esito del giudizio di merito rispetto al quale il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma

  • art. 43 c.p.

    Definizione normativa della colpa richiamata per spiegare il concetto di 'colpa grave' valutato ai fini dell'esclusione della riparazione

  • art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti formali della motivazione e della deduzione in sede di cassazione, utile per delimitare l'oggetto del ricorso

  • Giurisprudenza (Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010)

    Sez. 4, n. 45418 del 25 novembre 2010

    Precedente richiamato per affermare il principio di autonomia tra giudizio penale e giudizio per la riparazione e la necessità di una valutazione completa e autonoma degli elementi probatori ai fini dell'an debeatur

Massime di principio

  • Il giudizio per la riparazione per ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio penale: anche se si ottiene un'assoluzione nel merito, può essere escluso il diritto alla riparazione se emerge colpa grave dell'interessato che abbia contribuito all'adozione della misura cautelare
  • Per 'colpa grave' o 'macroscopica imprudenza' si intendono anche comportamenti di accondiscendenza o intestazioni fittizie di beni disposte per finalità evasive: l'accettazione consapevole di tali assetti patrimoniali può costituire causa idonea a ingenerare l'intervento dell'autorità giudiziaria
  • La valutazione ai fini della riparazione deve essere ex ante e comprensiva di condotte sia extraprocessuali (es. gestione formale ma non sostanziale di società) sia processuali (es. auto-incolpazione, silenzi rilevanti), valutate nella loro capacità di creare la falsa apparenza di colpevolezza
  • Gli eredi che proseguono la domanda del deceduto possono essere privati del diritto alla riparazione in base alla condotta del de cuius; quindi la qualità personale del richiedente non esclude l'esame della colpa dell'originario detenuto
  • In caso di impugnazione della decisione sulla riparazione, il ricorso è destinato a fallire se la motivazione della corte territoriale è logica, completa e distingue chiaramente i piani del giudizio di merito e di quello risarcitorio

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