Cassazione Penale, Sentenza n. 07245/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il rigetto della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare (10/07/2009 - 14/11/2011) sofferto da Tullio Grasso, deceduto, sostenendo che non sussisteva colpa grave o macroscopica imprudenza dell'istante e che la Corte d'appello aveva carenza o insufficienza di motivazione nel ritenere dimostrative le condotte contestate (in particolare la titolarità fittizia di quote societarie). I ricorrenti deducevano inoltre che, avendo il giudice di merito escluso la responsabilità per i reati fine, non potevano sussistere comportamenti idonei a integrare la colpa grave che avrebbe giustificato la custodia cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta e logicamente motivata l'ordinanza della Corte d'appello che, valutando autonomamente (ai fini della riparazione) tutti gli elementi processuali, aveva individuato condotte del defunto idonee a costituire colpa grave: soprattutto l'accettazione consapevole di intestazioni fittizie di quote societarie attribuite a Tullio per sottrarre beni al patrimonio di altro soggetto (Renato Grasso), l'assenza di reale potere gestionale da parte di Tullio e la prova del controllo esercitato da Renato sulle società. Tali comportamenti, valutati ex ante sotto il profilo della prevedibilità dell'intervento dell'autorità giudiziaria, hanno impedito il riconoscimento della riparazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare, ciascuno, euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte la interpreta come richiedente una valutazione autonoma e ex ante della condotta dell'istante per verificare l'eventuale presenza di dolo o colpa grave che abbia contribuito alla misura cautelare
Norma sull'associazione per delinquere; citata quale reato contestato nella vicenda che ha dato luogo alla custodia cautelare
Aggravante richiamata nell'imputazione relativa all'associazione: rilevante ai fini dell'assetto accusatorio che ha motivato la misura cautelare originaria
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che regola l'assoluzione con la formula 'per non aver commesso il fatto'; richiamata per spiegare l'esito del giudizio di merito rispetto al quale il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma
Definizione normativa della colpa richiamata per spiegare il concetto di 'colpa grave' valutato ai fini dell'esclusione della riparazione
art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti formali della motivazione e della deduzione in sede di cassazione, utile per delimitare l'oggetto del ricorso
Giurisprudenza (Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010)
Sez. 4, n. 45418 del 25 novembre 2010
Precedente richiamato per affermare il principio di autonomia tra giudizio penale e giudizio per la riparazione e la necessità di una valutazione completa e autonoma degli elementi probatori ai fini dell'an debeatur
Massime di principio
- Il giudizio per la riparazione per ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio penale: anche se si ottiene un'assoluzione nel merito, può essere escluso il diritto alla riparazione se emerge colpa grave dell'interessato che abbia contribuito all'adozione della misura cautelare
- Per 'colpa grave' o 'macroscopica imprudenza' si intendono anche comportamenti di accondiscendenza o intestazioni fittizie di beni disposte per finalità evasive: l'accettazione consapevole di tali assetti patrimoniali può costituire causa idonea a ingenerare l'intervento dell'autorità giudiziaria
- La valutazione ai fini della riparazione deve essere ex ante e comprensiva di condotte sia extraprocessuali (es. gestione formale ma non sostanziale di società) sia processuali (es. auto-incolpazione, silenzi rilevanti), valutate nella loro capacità di creare la falsa apparenza di colpevolezza
- Gli eredi che proseguono la domanda del deceduto possono essere privati del diritto alla riparazione in base alla condotta del de cuius; quindi la qualità personale del richiedente non esclude l'esame della colpa dell'originario detenuto
- In caso di impugnazione della decisione sulla riparazione, il ricorso è destinato a fallire se la motivazione della corte territoriale è logica, completa e distingue chiaramente i piani del giudizio di merito e di quello risarcitorio
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