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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34278/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Grava Giada ha impugnato la sentenza di condanna confermata dalla Corte d'appello di Brescia sostenendo: (1) errore nel rigetto della richiesta di rimessione in termini per chiedere il rito abbreviato alla luce dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. (introdotto dal D.Lgs. 150/2022), perché tale norma, avendo effetti migliorativi sulla pena, dovrebbe applicarsi retroattivamente in base all'art. 2 c.p.; (2) vizio nella valutazione della recidiva: i precedenti rilevati dal giudice erano in parte commessi da minorenne ed estinti per esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali, e pertanto la recidiva non doveva essere riconosciuta o, comunque, le attenuanti generiche dovevano prevalere sulla recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la parte eccetto che per la determinazione della pena, che è stata annullata con rinvio. Sul primo motivo (rimessione per rito abbreviato) la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: l'accesso al rito abbreviato e le relative condizioni sono norme processuali soggette al principio "tempus regit actum" e, in mancanza di una disciplina transitoria, non possono essere applicate retroattivamente le nuove regole di accesso introdotte dal D.Lgs. 150/2022. Sul secondo motivo la Corte ha invece accolto il ricorso: la Corte territoriale ha errato nella valutazione della recidiva, avendo considerato e valorizzato precedenti che o erano stati commessi da minorenne e risultavano estinti per esito positivo dell'affidamento in prova, o erano troppo remoti; inoltre il bilanciamento fra recidiva e attenuanti generiche non è stato correttamente compiuto (va verificato se operi il divieto di cui all'art. 69 c.p.). Per questi motivi la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia per un nuovo giudizio sulla pena.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dal D.Lgs. n. 150/2022)

    Collega una riduzione di pena alla mancata impugnazione della sentenza di primo grado pronunciata all'esito del rito abbreviato; la Corte ha ritenuto che sia norma di carattere processuale per quanto riguarda presupposti e modalità di accesso al rito e, in assenza di disciplina transitoria, non può essere applicata retroattivamente ai procedimenti già instaurati (principio tempus regit actum).

  • art. 2 cod. pen.

    Riguarda l'applicazione della lex mitior nelle norme penali sostanziali; la Corte ha precisato che tale principio non è applicabile alle norme processuali che disciplinano le condizioni di accesso ai riti alternativi.

  • art. 7 CEDU

    Principio di irretroattività/retroattività della lex mitior come interpretato dalla Corte EDU riguarda le disposizioni che definiscono i reati e le pene; non impone di estendere la retroattività alle norme processuali che regolano l'accesso a riti speciali.

  • art. 69 cod. pen., comma 4

    Norma che limita la possibilità di far prevalere le attenuanti generiche in presenza di recidiva in determinate condizioni; la Corte ha richiamato che il divieto non opera automaticamente in tutti i casi e la sua applicabilità dipende dalla concreta tipologia di recidiva riconosciuta.

  • D.Lgs. n. 150/2022

    Ha introdotto l'art. 442, comma 2-bis c.p.p.; la modifica non disponeva norme transitorie applicabili ai procedimenti già pendenti, dunque l'istituto non è stato ritenuto retroattivo.

  • principio "tempus regit actum" (giurisprudenziale/principio di diritto processuale)

    Principio per cui le norme processuali applicabili sono quelle vigenti al momento dell'atto o del compimento del termine di riferimento; utilizzato dalla Corte per escludere l'applicazione retroattiva delle nuove regole di accesso al rito abbreviato.

Massime di principio

  • Le modifiche normative che incidono sulle condizioni di accesso a riti speciali (es. rito abbreviato, messa alla prova) sono norme processuali: se non sono previste disposizioni transitorie, si applica il principio tempus regit actum e non sono normalmente retroattive ai procedimenti già in corso.
  • Il principio della lex mitior (art. 2 c.p. e art. 7 CEDU) si applica primariamente alle norme sostanziali che definiscono reati e pene; non impone automaticamente l'estensione della retroattività alle norme processuali che disciplinano meccanismi di definizione alternativa del giudizio.
  • Quando si impugna il rifiuto di rimessione in termini per chiedere un rito alternativo introdotto da nuova legge occorre verificare se la richiesta era già tempestivamente proposta e se esistono norme transitorie: l'assenza di tali requisiti rende il ricorso destinato a soccombere.
  • Per il riconoscimento della recidiva occorre un'accurata verifica dei precedenti: i reati commessi da minorenne ed estinti per esito positivo dell'affidamento in prova non possono essere valorizzati per la formazione della recidiva; inoltre i precedenti troppo remoti o non omogenei rispetto all'odierno reato possono non concorrere al giudizio di pericolosità.
  • Il giudice deve sempre motivare il bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche: non è automatico il divieto di far prevalere le attenuanti (art. 69 c.p.), occorre valutare la natura della recidiva riconosciuta (infraquinquennale, specifica, reiterata) e la sua compatibilità col divieto.
  • In caso di errori valutativi sulla recidiva o sulla prevalenza delle attenuanti, la Corte di Cassazione può annullare la determinazione della pena e rinviare per un nuovo giudizio di quantificazione della pena.

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