Cassazione Penale, Sentenza n. 44379/2023 del 06/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di Cassazione n.11067/2023 dell'11/07/2023 che aveva rigettato precedente impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari (09/05/2022) sul trattamento sanzionatorio. Il ricorrente era stato condannato per i reati indicati negli artt. 449 e 589, commi 2 e 4, cod. pen., nella sua qualità di direttore dei lavori per avere arbitrariamente ripreso/sospeso lavori di demolizione e per omissione di vigilanza rispetto alla ripresa delle opere. Il motivo unico dedotto è la sussistenza di un errore di fatto percettivo nella lettura e valutazione delle risultanze processuali: il ricorrente sostiene che la Corte territoriale e la Corte di Cassazione avrebbero fatto propri profili di addebito già esclusi con giudicato (es. nesso causale tra lavori e crollo, carenze progettuali) e avrebbero erroneamente attribuito al Paparrella l'uso di mezzi meccanici imputato invece ai coimputati, con conseguente apodittica esclusione delle circostanze attenuanti generiche
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che l'errore prospettato non fosse riconducibile esclusivamente a un difetto percettivo ma fosse, in larga parte, questione di valutazione motivazionale: la Corte di Cassazione aveva già esaminato diffusamente la congruità e completezza della motivazione e ricollegato la gravità della condotta non al difetto di progettazione escluso dal giudicato, ma alle omissioni di vigilanza e alle responsabilità connesse al ruolo di direttore dei lavori. Pertanto non è emerso un errore di fatto decisivo che avrebbe determinato una pronuncia diversa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
Disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto: ammette rimedio solo per errori percettivi decisivi che abbiano condotto a una decisione diversa; esclude errori di diritto o valutazioni giudiziali non riconducibili a semplice svista percettiva
art. 449 cod. pen. e art. 589, commi 2 e 4, cod. pen.
Norme penali invocate per la condanna del ricorrente in qualità di direttore dei lavori; la Corte ha ritenuto provate responsabilità collegate alla condotta omissiva di vigilanza e alla ripresa arbitraria delle opere
Giurisprudenza Sezioni Unite (Sez. U. n. 16103 del 27/03/2002) e successive pronunce di legittimità
Chiarisce la nozione di errore di fatto ammesso dall'art. 625-bis: deve trattarsi di errore percettivo (svista o equivoco) e non di valutazione o di interpretazione giuridica; l'errore deve essere decisivo
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è ammesso solo per errori di fatto percettivi e decisivi; mere divergenze di valutazione o errori di diritto non sono rimediabili con questo strumento
- Il ricorrente deve dimostrare concretamente che la Corte ha travisato o omesso fatti decisivi al punto da aver determinato una diversa decisione
- Quando la Corte di Cassazione fornisce motivazione ampia e articolata sulle ragioni che giustificano la valutazione della gravità della condotta, è difficile per il ricorrente ottenere l'accoglimento del ricorso per errore di fatto
- Gli errori del giudice di merito relativi alla valutazione delle prove devono essere generalmente impugnati con i mezzi ordinari; il rimedio straordinario è residuale e restrittivo
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di somme a titolo di ammenda, salvo provato esonero
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