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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24580/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Rovigo del 17/01/2025 che, in sede di rinvio successivo all'annullamento della Corte di Cassazione, aveva accolto l'istanza difensiva e detratto dalla pena residua complessiva ulteriori 285 giorni di liberazione anticipata (concessi sul primo titolo cumulato). Il Procuratore censura che tale detrazione sarebbe stata già correttamente effettuata nel provvedimento di esecuzione del 21/12/2023 redatto dalla Procura, per cui la deduzione dopo il cumulo sarebbe indebita e l'ordinanza del Tribunale erronea.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il procedimento al Tribunale di Rovigo per un nuovo esame. La Corte ha rilevato che l'ordinanza impugnata non chiarisce in modo adeguato e documentato se i 285 giorni di liberazione anticipata relativi al primo titolo fossero già stati detratti nella determinazione della pena operata dal Pubblico Ministero; pertanto il Tribunale dovrà verificare e motivare esplicitamente se tale detrazione è stata già operata (in modo che non sia ripetuta) o se, al contrario, debba essere detratta dalla pena unica finale come ultima operazione.

Norme richiamate

  • art. 623 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nell'ambito delle impugnazioni/competenza delle misure esecutive; la Corte richiama il quadro normativo relativo alle impugnazioni in materia esecutiva.

  • art. 627 co. 3 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale relativo alle decisioni del giudice dell'esecuzione e agli atti impugnabili; rilevante per valutare l'operato del Tribunale nell'ordinanza impugnata.

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il cumulo e la determinazione della pena residua in procedura esecutiva; va interpretata insieme agli articoli sul cumulo e sul computo delle pene già espiate.

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Regola il computo del tempo già scontato e le modalità di scomputo; la Corte richiama in particolare la necessità di non duplicare la sottrazione dei periodi già computati (qui il comma 4 è citato nella motivazione come fonte della liberazione anticipata su periodi fungibili).

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Norma procedurale collegata agli atti del giudice dell'esecuzione; impatta sulla forma e motivazione dei provvedimenti esecutivi e sull'adeguatezza del calcolo esposto.

  • art. 54 Ordinamento penitenziario

    Richiamata per la 'parificazione' tra periodi di detenzione e custodia cautelare ai fini del calcolo della liberazione anticipata; la Corte utilizza questa parificazione per stabilire che i periodi equivalenti devono essere considerati unitariamente nel cumulo.

  • art. 73 - 78 cod. pen.

    Disposizioni sul cumulo delle pene (cumulo materiale e giuridico); la Corte afferma che, in caso di cumulo, i periodi di detenzione già sofferti devono essere imputati unitariamente al cumulo e che la liberazione anticipata sul pre-sofferto fungibile deve essere scalata, come ultima operazione, dalla pena unica complessiva (art. 78 richiamato esplicitamente).

Massime di principio

  • Nel calcolo della pena complessiva in caso di cumulo, i periodi di detenzione già sofferti prima della formazione del cumulo devono essere imputati unitariamente al cumulo e sottratti una sola volta dalla pena finale.
  • La liberazione anticipata concessa su periodi di detenzione fungibili (art. 657 co. 4 c.p.p.) va detratta dalla pena unica complessiva come operazione finale: non può essere applicata due volte (una prima del cumulo e una dopo).
  • Il giudice dell'esecuzione deve rendere chiaro e documentato, con calcoli espliciti, in che modo ha operato ogni detrazione (presofferto, liberazione anticipata, scomputi) affinché sia verificabile se una deduzione sia già stata effettuata in precedenti provvedimenti di cumulo.
  • Se il provvedimento di cumulo predisposto dall'autorità (es. Procura) ha già detratto la liberazione anticipata relativa a un titolo, il giudice dell'esecuzione non può rivotare la stessa detrazione; in caso di dubbio il giudice deve accertare e motivare l'operazione o rinviare per nuovo esame.
  • In caso di omissione o ambiguità motivazionale sul computo delle pene già espiate o delle detrazioni, la Corte di legittimità annulla e rinvia perché il giudice dell'esecuzione compia un nuovo e chiaro esame.

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