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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19279/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna del Tribunale per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I motivi dedotti erano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla prova della finalità di spaccio e sul mancato inquadramento della condotta nell'illecito amministrativo, valorizzando il dato ponderale; 2) mancata assunzione di una prova decisiva, cioè l'audizione di un sanitario, per dimostrare la medesima tipologia di confezionamento rispetto a precedente sequestro; 3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e conseguente eccessività della pena; 5) vizio di motivazione e violazione di norma processuale in tema di pena sostitutiva. La decisione di merito era fondata sul rinvenimento, all'esito di un arresto in flagranza, di quattro involucri di cocaina da un grammo ciascuno, lanciati dall'auto dell'imputato, con purezza dell'85%, e su elementi ritenuti incompatibili con l'uso personale e indicativi della destinazione allo spaccio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero in larga parte reiterativi di censure già vagliate e disattese in appello, oppure diretti a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato l'inammissibilità del motivo sulla particolare tenuità del fatto perché non proposto in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/1990

    fattispecie di detenzione di stupefacente per finalità di spaccio; la Corte valorizza quantità, confezionamento, modalità della detenzione e purezza della sostanza per escludere l'uso personale e l'illecito amministrativo.

  • art. 603 c.p.p.

    la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è eccezionale e subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'istruzione di primo grado e all'impossibilità di decidere allo stato degli atti; la valutazione del giudice di merito è insindacabile se motivata.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata proposta in appello.

  • art. 133 c.p.

    i criteri di valutazione della gravità del reato e della personalità dell'imputato sorreggono il diniego delle attenuanti generiche e delle pene sostitutive, purché il giudizio sia motivato su elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

  • art. 20-bis c.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla pena sostitutiva; la Corte reputa la censura meramente ripropositiva e ribadisce che la scelta del giudice resta ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p.

  • art. 545-bis c.p.p.

    la mancata applicazione della pena sostitutiva è censurabile solo nei limiti del controllo sulla congruità della motivazione; il potere del giudice è discrezionale ma vincolato ai criteri legali.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito sollecitare una mera rivalutazione del compendio probatorio quando la sentenza di merito abbia dato una motivazione coerente e logica sulla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, basata su quantità, confezionamento, modalità di detenzione e contesto dell'accertamento.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603 c.p.p. ha natura eccezionale e può essere accolta solo se il giudice ritiene incompleta l'istruzione di primo grado e non sia in grado di decidere allo stato degli atti; tale valutazione, se correttamente motivata, non è sindacabile in cassazione.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche è frutto di un giudizio di fatto ampiamente discrezionale, che può essere sorretto anche dal richiamo a uno solo o ad alcuni elementi di cui all'art. 133 c.p.; non occorre confutare analiticamente ogni dato favorevole allegato dalla difesa.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non sia stata prospettata al giudice di appello.
  • Anche in tema di pene sostitutive il giudice deve applicare i criteri di cui all'art. 133 c.p.; se la motivazione sul punto è congrua, la scelta di non concedere la sostituzione della pena non è censurabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniRiti alternativiCircostanze del reatoCause di non punibilità
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della provaParticolare tenuità del fatto

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