Cassazione Penale, Ordinanza n. 23855/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli nei confronti dell'imputato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 477 e 482 c.p. Avverso tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione della condotta come fattispecie tentata; con un secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva. La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle doglianze perché ha rilevato la tardività del ricorso, calcolando il termine di proposizione in base alla data di deposito della motivazione e alla sospensione per assenza dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo: la sentenza di appello è stata emessa il 16 giugno 2025 con termine di deposito motivazione di 90 giorni; la motivazione è stata depositata il 9 settembre 2025; il termine per ricorrere, pari a 45 giorni più 15 giorni per l'assenza dell'imputato, è scaduto il 14 novembre 2025, mentre il ricorso è stato proposto il 26 novembre 2025. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata quale base del reato contestato, in concorso con l'art. 482 c.p., senza ulteriore sviluppo interpretativo nel testo.
Norma incriminatrice richiamata quale base del reato contestato, in concorso con l'art. 477 c.p., senza ulteriore sviluppo interpretativo nel testo.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Indica che il procedimento è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito semplificato previsto dalla disposizione.
art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
È richiamato per individuare il termine assegnato dal giudice per il deposito della motivazione della sentenza di appello.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il rispetto del termine di proposizione va verificato in rapporto alla data di deposito della motivazione della sentenza impugnata e agli eventuali periodi di sospensione o proroga previsti dalla legge.
- La tardiva proposizione del ricorso determina l'inammissibilità senza esame dei motivi di merito, anche quando siano dedotte censure sulla qualificazione giuridica del fatto o sul trattamento sanzionatorio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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