Cassazione Penale, Ordinanza n. 18088/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per un reato contro il patrimonio. Con i primi due motivi ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 648 c.p., sostenendo l'insussistenza dell'elemento soggettivo del ricettazione, e dell'art. 712 c.p. Le censure, però, erano formulate in modo sostanzialmente riproduttivo di doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito e miravano, in realtà, a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Con il terzo motivo ha contestato il trattamento sanzionatorio, ritenendolo non adeguatamente motivato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero non consentiti in sede di legittimità perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito già compiuta dalla Corte territoriale con motivazione congrua e immune da vizi. Ha inoltre giudicato manifestamente infondato il motivo sul trattamento sanzionatorio, richiamando la motivazione della Corte di appello, che aveva valorizzato un precedente specifico per reati contro il patrimonio e l'assenza di elementi positivamente valutabili. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per contestare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; la Corte ribadisce che le censure non possono tradursi in una rivalutazione del merito quando la motivazione di appello è congrua e corretta.
Richiamato dal ricorrente come ulteriore parametro di violazione di legge; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente meramente ripetitiva e diretta alla rilettura dei fatti.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Richiamata per ribadire che la Corte di cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, attività riservata al giudice di merito.
Norma implicata nella statuizione di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti già scrutinati dal giudice di merito.
- Quando la sentenza impugnata contiene una motivazione congrua e non manifestamente illogica sulla responsabilità e sull'elemento soggettivo, il ricorso che si limiti a riprodurre doglianze già disattese è inammissibile.
- Il giudizio di cassazione non consente una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo la valutazione del merito riservata al giudice di merito.
- Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è infondato se la Corte territoriale ha motivato in modo non apparente richiamando elementi negativi specifici, come precedenti penali e assenza di circostanze positive da valorizzare.
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