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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41795/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Barbieri impugnava la sentenza d'appello che lo aveva confermato colpevole di vari reati (tra cui bancarotta fraudolenta documentale e numerosi episodi di truffa - capi B2, B3, B4, B6 - oltre a calunnia). Il ricorso denunciava principalmente la tardività o l'assenza della querela come condizione di procedibilità per i reati contestati ai capi B2, B3, B4 e B6: la difesa sosteneva che le querele della società di leasing e degli utilizzatori erano tardive o inesistenti rispetto al dies a quo e che la Corte distrettuale aveva motivato in modo contraddittorio il posticipo del dies a quo basandosi su valutazioni quantitative (numero di reclami) invece che su accertamenti effettivi effettuati dalla parte offesa; inoltre si eccepiva che per il capo B6 la persona offesa legittimata a sporgere querela (EUROCONSULT) non aveva presentato querela, mentre la querela prodotta da GALVANO STAMPI non era pertinente o tardiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la Corte d'appello non aveva correttamente adempiuto al mandato di verificare la tempestività e la legittimazione delle querele. Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata relativamente ai reati indicati ai capi B2, B3 e B4 perché la querela risultava tardiva (dies a quo retrodatizzato ai reclami ricevuti rispettivamente il 17, 18 e 19 settembre 2014, rendendo la querela del 30/04/2015 tardiva) e ha annullato senza rinvio anche il capo B6 per difetto della condizione di procedibilità (assenza di querela da parte della legittimata EUROCONSULT; la querela presentata da GALVANO STAMPI non era idonea). Per effetto della declaratoria di improcedibilità di tutte le contestazioni sub B) è stata eliminata la relativa parte di condanna; mantenute in via irrevocabile le condanne relative ai delitti sub A) (in parte) e C). La pena è stata quindi rideterminata in complessivi 4 anni di reclusione (3 anni e 6 mesi per il reato sub A) e 6 mesi per il reato sub C)).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    rilevata la possibile contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; principio invocato dalla difesa per censurare la valutazione della tempestività delle querele

  • art. 124 cod. pen.

    utilizzato per definire il dies a quo del termine per la presentazione della querela: il termine decorre da quando la persona offesa ha conoscenza certa, su base di elementi seri, della sussistenza del fatto-reato e dell'identità del responsabile

  • art. 640 cod. pen.

    norma che definisce il reato di truffa, contestato nei capi B2, B3, B4, B6; la decisione ha valutato la procedibilità rispetto alla presenza/timore delle querele per reati di questo tipo

  • art. 61 n. 7) cod. pen.

    citata in relazione a contestata aggravante che la Corte di merito aveva escluso in parte; non decisiva per il risultato del ricorso oggetto

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    limita la sintesi dei motivi nella esposizione del ricorso in Cassazione; viene citata in ordine alla necessità di motivare le doglianze entro i limiti richiesti

  • art. 620, lett. I) cod. proc. pen.

    autorizza la Corte di cassazione a rideterminare la pena quando è possibile applicare nuovamente i medesimi indici di computo senza nuovi accertamenti di fatto; utilizzata per fissare la nuova pena risultante dall'elisione delle contestazioni B

Massime di principio

  • Il termine per proporre querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha una conoscenza certa e fondata del fatto-reato e dell'identità dell'autore; meri sospetti o reclami isolati, senza elementi oggettivi e accertamenti, non bastano a fissare il dies a quo.
  • Se la parte offesa (es. una società di leasing) riceve reclami distribuiti nel tempo ma non effettua verifiche specifiche, non è automaticamente legittimato posticipare il dies a quo: il giudice deve valutare se e quando la situazione abbia dato elementi sufficienti di consapevolezza della condotta delittuosa.
  • La querela deve essere presentata dalla persona effettivamente legittimata (chi ha subito la perdita patrimoniale o il "terzo danneggiato" che ha subito la perdita di un'opportunità): l'assenza di querela da parte del soggetto legittimato determina l'improcedibilità dell'azione penale per quella fattispecie.
  • Il giudice di legittimità, quando valuta errori di rito o di procedura sui presupposti processuali, può esaminare direttamente gli atti e rettificare il trattamento sanzionatorio se la rimodulazione non richiede nuovi accertamenti di fatto.
  • In casi di pluralità di fatti simili contestati separatamente (più truffe a utilizzatori diversi), occorre distinguere fra eventi autonomi e un disegno unitario: tuttavia, anche se ricondotti a un disegno unitario ai fini della sanzione, ciascun episodio può richiedere verifiche autonome sulla tempestività della querela.

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