Cassazione Penale, Sentenza n. 41795/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Barbieri impugnava la sentenza d'appello che lo aveva confermato colpevole di vari reati (tra cui bancarotta fraudolenta documentale e numerosi episodi di truffa - capi B2, B3, B4, B6 - oltre a calunnia). Il ricorso denunciava principalmente la tardività o l'assenza della querela come condizione di procedibilità per i reati contestati ai capi B2, B3, B4 e B6: la difesa sosteneva che le querele della società di leasing e degli utilizzatori erano tardive o inesistenti rispetto al dies a quo e che la Corte distrettuale aveva motivato in modo contraddittorio il posticipo del dies a quo basandosi su valutazioni quantitative (numero di reclami) invece che su accertamenti effettivi effettuati dalla parte offesa; inoltre si eccepiva che per il capo B6 la persona offesa legittimata a sporgere querela (EUROCONSULT) non aveva presentato querela, mentre la querela prodotta da GALVANO STAMPI non era pertinente o tardiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la Corte d'appello non aveva correttamente adempiuto al mandato di verificare la tempestività e la legittimazione delle querele. Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata relativamente ai reati indicati ai capi B2, B3 e B4 perché la querela risultava tardiva (dies a quo retrodatizzato ai reclami ricevuti rispettivamente il 17, 18 e 19 settembre 2014, rendendo la querela del 30/04/2015 tardiva) e ha annullato senza rinvio anche il capo B6 per difetto della condizione di procedibilità (assenza di querela da parte della legittimata EUROCONSULT; la querela presentata da GALVANO STAMPI non era idonea). Per effetto della declaratoria di improcedibilità di tutte le contestazioni sub B) è stata eliminata la relativa parte di condanna; mantenute in via irrevocabile le condanne relative ai delitti sub A) (in parte) e C). La pena è stata quindi rideterminata in complessivi 4 anni di reclusione (3 anni e 6 mesi per il reato sub A) e 6 mesi per il reato sub C)).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
rilevata la possibile contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; principio invocato dalla difesa per censurare la valutazione della tempestività delle querele
utilizzato per definire il dies a quo del termine per la presentazione della querela: il termine decorre da quando la persona offesa ha conoscenza certa, su base di elementi seri, della sussistenza del fatto-reato e dell'identità del responsabile
norma che definisce il reato di truffa, contestato nei capi B2, B3, B4, B6; la decisione ha valutato la procedibilità rispetto alla presenza/timore delle querele per reati di questo tipo
citata in relazione a contestata aggravante che la Corte di merito aveva escluso in parte; non decisiva per il risultato del ricorso oggetto
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limita la sintesi dei motivi nella esposizione del ricorso in Cassazione; viene citata in ordine alla necessità di motivare le doglianze entro i limiti richiesti
art. 620, lett. I) cod. proc. pen.
autorizza la Corte di cassazione a rideterminare la pena quando è possibile applicare nuovamente i medesimi indici di computo senza nuovi accertamenti di fatto; utilizzata per fissare la nuova pena risultante dall'elisione delle contestazioni B
Massime di principio
- Il termine per proporre querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha una conoscenza certa e fondata del fatto-reato e dell'identità dell'autore; meri sospetti o reclami isolati, senza elementi oggettivi e accertamenti, non bastano a fissare il dies a quo.
- Se la parte offesa (es. una società di leasing) riceve reclami distribuiti nel tempo ma non effettua verifiche specifiche, non è automaticamente legittimato posticipare il dies a quo: il giudice deve valutare se e quando la situazione abbia dato elementi sufficienti di consapevolezza della condotta delittuosa.
- La querela deve essere presentata dalla persona effettivamente legittimata (chi ha subito la perdita patrimoniale o il "terzo danneggiato" che ha subito la perdita di un'opportunità): l'assenza di querela da parte del soggetto legittimato determina l'improcedibilità dell'azione penale per quella fattispecie.
- Il giudice di legittimità, quando valuta errori di rito o di procedura sui presupposti processuali, può esaminare direttamente gli atti e rettificare il trattamento sanzionatorio se la rimodulazione non richiede nuovi accertamenti di fatto.
- In casi di pluralità di fatti simili contestati separatamente (più truffe a utilizzatori diversi), occorre distinguere fra eventi autonomi e un disegno unitario: tuttavia, anche se ricondotti a un disegno unitario ai fini della sanzione, ciascun episodio può richiedere verifiche autonome sulla tempestività della querela.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41578/2023 del 13/10/2023
- Sentenza penale · 13 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41579/2023 del 13/10/2023
- Sentenza penale · 13 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41580/2023 del 13/10/2023
- Sentenza penale · 13 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41581/2023 del 13/10/2023
- Sentenza penale · 13 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41583/2023 del 13/10/2023
- Sentenza penale · 13 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41585/2023 del 13/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →