Sentenza n. 1838/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-/2023, emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. -OMISSIS-/2021, pubblicata in data 13/01/2023 e notificata il 12/01/2025, passata in giudicato. E per la fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il servizio pre-ruolo, disposto la ricostruzione della carriera e condannato l'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, il riconoscimento integrale dell'anzianità maturata durante il servizio pre-ruolo, la ricostruzione della carriera e il collocamento nella corrispondente fascia stipendiale con decorrenza dall'assunzione a tempo indeterminato del 1° settembre 2016, nonché il pagamento di euro 2.717,33 lordi, nei limiti della prescrizione, oltre agli interessi legali. La sentenza, notificata all'Amministrazione e non impugnata, era passata in giudicato. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato, né aveva provato di avere ricostruito la carriera o corrisposto le somme dovute, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione. Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, risultava inutilmente decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli, mediante il riconoscimento del servizio pre-ruolo, la ricostruzione della carriera e il collocamento nella fascia stipendiale corrispondente, nonché il pagamento delle somme quantificate dal giudice ordinario, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha respinto la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo che gli interessi legali dovuti fino al soddisfo presentino natura ampiamente satisfattiva e siano idonei a coprire anche l'eventuale ulteriore ritardo. Ha nominato, per l'eventuale persistente inerzia, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della ricorrente e da eseguire nei successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre alla restituzione del contributo unificato e agli accessori di legge.
Norme richiamate
fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di adottare misure esecutive e di fissare una penalità di mora; nel caso concreto, tuttavia, la richiesta è stata respinta perché gli interessi legali fino al soddisfo sono stati ritenuti sufficientemente satisfattivi anche per l'eventuale ulteriore ritardo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
La penalità di mora non è stata riconosciuta in concreto, in ragione della ritenuta natura ampiamente satisfattiva degli interessi legali dovuti sino all'integrale pagamento.
art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente, nel caso concreto, la proposizione e l'accoglimento del ricorso per ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il provvedimento giurisdizionale azionato è passato in giudicato, è decorso il termine previsto per l'adempimento da parte dell'amministrazione e quest'ultima non dimostra di avervi dato esecuzione.
- In presenza di un giudicato che impone il riconoscimento del servizio pre-ruolo, la ricostruzione della carriera e il pagamento di differenze retributive, l'amministrazione deve compiere tutti gli adempimenti necessari a realizzare integralmente tali statuizioni, senza potersi limitare a un adempimento parziale o meramente formale.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata prova da parte dell'amministrazione dell'avvenuta esecuzione del giudicato giustifica l'ordine giudiziale di adempiere entro un termine perentorio e la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, secondo la valutazione del giudice, gli interessi legali dovuti fino al soddisfo abbiano natura ampiamente satisfattiva e siano idonei a coprire anche l'eventuale ritardo successivo.
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