Cassazione Penale, Sentenza n. 07226/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale aveva impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 01/07/2025 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta (formulata originariamente il 12/10/2023) di sequestro preventivo e confisca ai sensi dell'art. 240-bis c.p. su somme pari a euro 16.520,49 e su quote di un fondo di investimento, nonché confisca per equivalente fino a euro 9.975,00. La Corte d'appello aveva rigettato la richiesta il 28/01/2025 ritenendo mancanti agli atti accertamenti sulle disponibilità finanziarie. Il Procuratore Generale, con nota del 06/02/2025, ha trasmesso informative e documentazione di polizia giudiziaria che dimostravano le disponibilità finanziarie ritenute necessarie, qualificando tale nota come atto di impugnazione/opposizione al rigetto. La Corte d'appello ha invece considerato la nota come mera riproposizione della precedente istanza e ha dichiarato la richiesta inammissibile ritenendo che, se fosse stata impugnazione, il Procuratore Generale avrebbe dovuto esperire il rimedio dell'opposizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che la nota del 06/02/2025 andava qualificata come opposizione avverso il provvedimento di rigetto perché tempestiva e contenente l'intento di censurare la decisione, nonché corredata di elementi documentali rilevanti non valutati nel precedente provvedimento. Inoltre, anche se la nota non fosse stata qualificabile come opposizione, la Corte d'appello non avrebbe potuto dichiararne l'inammissibilità senza prima valutare gli elementi di novità o gli elementi preesistenti non valutati. Per questi motivi la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Reggio Calabria.
Norme richiamate
Norma sostanziale invocata come base per il sequestro preventivo e la confisca (compresa la confisca per equivalente) delle somme e delle quote del fondo di investimento.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata come motivo di ricorso per cassazione (inosservanza delle norme processuali).
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Principio della "conservazione dell'impugnazione" e del favor impugnationis: l'erronea denominazione dell'atto non esclude l'ammissibilità quando sia chiara la volontà della parte di esperire l'impugnazione consentita e i termini non siano decorsi; il giudice deve privilegiare la sostanza sulla forma nella qualificazione dell'atto.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Non può essere richiamata per dichiarare immediatamente l'inammissibilità di una nuova richiesta senza che il giudice abbia valutato la presunta novità o gli elementi preesistenti non valutati: la preclusione del giudicato esecutivo non opera quando emergono elementi nuovi o elementi preesistenti non esaminati.
Massime di principio
- Un atto processuale andrà qualificato dal giudice soprattutto in base alla sostanza e alla volontà manifesta della parte (favor impugnationis): una denominazione formale errata non deve pregiudicare l'ammissibilità se l'intento di impugnare è chiaro e i termini sono rispettati.
- Se il ricorrente presenta, entro i termini, documentazione o informative che il giudice precedente non ha valutato (anche se preesistenti), tali elementi devono essere esaminati e possono giustificare l'ammissione della riesamina; non si può semplicemente dichiarare inammissibile per mera riproposizione.
- La dichiarazione di inammissibilità basata su un presunto 'giudicato esecutivo' richiede attenzione: la preclusione non opera se vengono indicate circostanze o prove non valutate nel precedente provvedimento, anche se non sono sopravvenute nel tempo.
- Quando si impugna un rigetto di misure ablative (sequestro/confisca), è fondamentale corredare tempestivamente l'atto di impugnazione con le informazioni finanziarie e le informative di p.g. rilevanti, e indicare espressamente che l'atto intende censurare la mancata valutazione di tali elementi.
- Il giudice di merito non può rifiutare summariamente di esaminare una istanza in ragione della sua apparente natura ripetitiva se sussistono argomentazioni concrete che dimostrano una diversa portata sostanziale della nuova istanza.
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