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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02531/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da una lunga vicenda possessoria relativa alla rimozione di un impianto videocitofonico collocato all’ingresso dell’immobile adibito a studio professionale della ricorrente. In origine la ricorrente aveva agito in possessorio contro la controparte; dopo un primo rigetto in tribunale, la corte d’appello aveva accolto la domanda, ma la Cassazione aveva cassato con rinvio quella decisione. Le parti però non avevano riassunto il giudizio. Nel 2020 la ricorrente ha quindi introdotto un nuovo giudizio chiedendo il risarcimento dei danni per la rimozione del videocitofono e per il disagio patito per essere rimasta priva dell’impianto per sedici anni. La controparte ha eccepito la prescrizione e contestato il merito della domanda, proponendo a sua volta domanda riconvenzionale di restituzione di somme versate in esecuzione della sentenza d’appello poi cassata. Il tribunale ha rigettato la domanda principale e accolto la riconvenzionale; la corte d’appello ha confermato. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o meramente apparente; 2) violazione degli artt. 393 e 310 c.p.c. e dell’art. 2033 c.c. in tema di effetti dell’estinzione/mancata riassunzione e di restituzioni; 3) violazione degli artt. 393 c.p.c., 2043 e 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente invertito l’onere della prova e male applicato i principi sulla prova del fatto illecito e del danno; 4) omessa pronuncia su specifici punti dell’appello, in particolare sulla pretesa restitutoria relativa ad alcune somme e sulla prescrizione del credito risarcitorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha rigettato il terzo, ha dichiarato assorbito il secondo e ha accolto il quarto nei limiti indicati in motivazione. In particolare ha ritenuto fondata la censura di omessa pronuncia sulle questioni, ritualmente devolute in appello, relative alla restituzione dell’importo di euro 5.650,55 e alla corrispondenza tra quanto effettivamente versato e quanto richiesto in restituzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice a quo anche per le spese del giudizio di legittimità. Quanto al resto, la Corte ha confermato che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente; ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 393 c.p.c. in relazione all’effetto vincolante della decisione cassatoria nel nuovo giudizio instaurato senza riassunzione; ha ritenuto insindacabile o comunque inammissibile la restante parte delle censure sul merito della domanda risarcitoria, anche per difetto di prova del danno e della possibilità di installare il videocitofono senza ledere il possesso altrui.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La dedotta nullità per motivazione apparente è esclusa perché la sentenza d’appello era comunque comprensibile e conteneva una trama argomentativa riconoscibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato unitamente all’art. 132 c.p.c. a sostegno della censura di motivazione apparente, ma la Corte ne esclude la violazione nei termini prospettati.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per denunciare il vizio motivazionale; la Corte ribadisce il limite tra motivazione inesistente/apparente e semplice dissenso sul merito della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità della sentenza è ritenuta inammissibile perché non confrontata adeguatamente con la motivazione della decisione impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per le doglianze di violazione di legge in tema di effetti della cassazione con rinvio e riparto dell’onere della prova.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ricorda che il sindacato sulla motivazione, quando non vi sia motivazione apparente, può al più tradursi nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 393 c.p.c.

    in mancanza di riassunzione del giudizio, "la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda"

    La pronuncia cassatoria resta vincolante nel nuovo giudizio instaurato dopo la mancata riassunzione e impone di considerare essenziale l’accertamento indicato dalla precedente sentenza di legittimità.

  • art. 310 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere gli effetti estintivi del processo e i limiti delle restituzioni; la Corte non accoglie la censura nella formulazione proposta.

  • art. 2033 c.c.

    Invocato per contestare la pretesa restitutoria; la Corte non esamina nel merito tale doglianza perché assorbita o in parte inammissibile.

  • art. 336 c.p.c.

    La Corte d’appello ha fatto applicazione dell’effetto espansivo della pronuncia cassatoria rispetto alle somme corrisposte in esecuzione della sentenza poi annullata.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come base della domanda risarcitoria; la Corte ribadisce la necessità della prova del fatto illecito, del danno ingiusto e del nesso causalmente rilevante.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte afferma che l’accertamento indicato come essenziale dalla precedente cassazione concerneva un fatto costitutivo della domanda e doveva essere provato dall’attrice.

  • art. 112 c.p.c.

    È il parametro della censura di omessa pronuncia; la Corte accoglie il motivo limitatamente alle questioni effettivamente devolute e non esaminate dalla sentenza d’appello.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    La Corte valorizza la specificità del ricorso, ritenendo sufficientemente individuate le questioni e gli atti processuali rilevanti.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nella parte in cui si contesta la mancata riproposizione dell’eccezione di prescrizione; la Corte osserva che non emerge dalla sentenza l’asserita decadenza della controparte dall’eccezione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale utilizzato per la trattazione del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando risulti di fatto mancante, obiettivamente incomprensibile o intrinsecamente contraddittoria; non basta che la parte la ritenga insufficiente o non condivisibile sul piano del merito.
  • Nel nuovo giudizio instaurato dopo cassazione con rinvio e mancata riassunzione, la precedente sentenza di legittimità conserva efficacia vincolante nei limiti degli accertamenti e delle indicazioni ritenute essenziali dalla Corte di cassazione.
  • Quando il fatto indicato dalla precedente pronuncia come essenziale integra un elemento costitutivo della domanda, esso deve essere allegato e provato dalla parte attrice; quando invece costituisce un fatto idoneo a giustificare lo spoglio o a paralizzare la domanda, l’onere di allegazione e prova grava sulla parte che lo invoca come eccezione.
  • L’omessa pronuncia sussiste solo se il giudice non si avvede affatto di una domanda o eccezione ritualmente devoluta; non vi è omessa pronuncia quando la questione sia assorbita da una ratio decidendi autonoma e sufficiente.
  • In sede di legittimità, le censure sul riparto dell’onere della prova e sull’esistenza del danno sono inammissibili quando mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito non consentita dal sindacato della Corte.
  • Le somme versate in esecuzione di una sentenza poi cassata possono essere oggetto di ripetizione nei limiti in cui derivino effettivamente da quella decisione e dai suoi effetti espansivi; il giudice di merito deve però esaminare specificamente le contestazioni puntuali sulla loro entità e sul loro titolo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteResponsabilità civile generalePossesso
RamiProcesso civileResponsabilità civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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