Cassazione Penale, Ordinanza n. 24628/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 7 ottobre 2024. Dal testo emerge che la decisione di merito riguardava la condotta di allontanamento dell'imputato dal luogo in cui era sottoposto agli arresti domiciliari. In cassazione il ricorrente ha dedotto, da un lato, una diversa lettura delle fonti probatorie e della propria versione dei fatti, sostenendo anche la rilevanza dei motivi dell'allontanamento; dall'altro, ha lamentato l'omesso esame di censure che non comportavano nullità, in particolare la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Ha inoltre contestato la motivazione con cui la sentenza impugnata aveva escluso la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenendola illogica e contraddittoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che una parte delle doglianze mirasse a ottenere una rivalutazione alternativa del materiale probatorio, operazione estranea al sindacato di legittimità, con riferimento sia alla versione difensiva dei fatti sia ai motivi dell'allontanamento dai domiciliari, giudicati irrilevanti. Un'altra parte dei motivi è stata reputata inammissibile perché volta a denunciare l'omesso esame di censure non inerenti a nullità, in particolare la mancata rinnovazione dell'istruttoria. La doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la decisione di merito risultava adeguatamente motivata e aveva già esaminato le deduzioni difensive. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto non è censurabile in cassazione quando il giudice di merito ha fornito motivazione sufficiente e ha esaminato le deduzioni difensive; il relativo apprezzamento resta di merito.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una mera alternativa rilettura delle fonti probatorie o una diversa ricostruzione dei fatti già valutati dai giudici di merito.
- I motivi che investono valutazioni di merito, come la rilevanza delle ragioni dell'allontanamento o la ponderazione del materiale probatorio, sono inammissibili quando travalicano i limiti del controllo di cassazione.
- La deduzione dell'omesso esame di censure è scrutinabile solo se riguarda profili effettivamente rilevanti e tali da integrare un vizio processuale; non è sufficiente prospettare questioni che non coinvolgono nullità.
- Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è censurabile in cassazione solo per vizi motivazionali effettivi e non quando la sentenza impugnata presenti motivazione sufficiente e coerente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la condanna alle spese e al pagamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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