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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11975/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato il diniego della sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari. Il ricorrente, assistito dall'avv. Liborio Cataliotti, deduceva violazione degli artt. 273, 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d'Appello di Bologna aveva errato nell'attribuirgli il ruolo di collaboratore esterno dell'associazione mafiosa e che la Corte di Cassazione, investita con apposito ricorso, aveva successivamente accolto il suo motivo ritenendo carente la motivazione della decisione di appello. Il Tribunale del Riesame aveva però confermato la misura sostenendo che, non conoscendosi le ragioni che avevano indotto la Cassazione ad accogliere il ricorso (potendo dipendere anche da motivi processuali), non si poteva escludere una riconsiderazione della posizione dell'imputato al peggio (reformatio in peius).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che l'annullamento con rinvio operato dalla sentenza n. 36975/2023 è dipeso dalla carenza di motivazione della pronuncia della Corte d'Appello nella parte in cui aveva individuato i fatti costitutivi del ruolo di collaboratore esterno dell'associazione mafiosa. Perciò la decisione del Tribunale del Riesame, che aveva confermato il diniego alla sostituzione della misura, è stata annullata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Bologna perché riesamini la sussistenza dei presupposti per il mantenimento della misura cautelare alla luce delle statuizioni della Cassazione. Disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Indicato tra le norme contestate in relazione alla pluralità/concorrente di reati; rilevante per la qualificazione delle condotte contestate all'imputato.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma relativa all'associazione di tipo mafioso; la qualificazione del ruolo dell'imputato rispetto a questa fattispecie è centrale per la valutazione della gravità indiziaria e della necessità della misura cautelare.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma relativa alla rapina (o fattispecie aggravata contestata), parte del quadro contestuale che ha giustificato l'applicazione della custodia cautelare.

  • artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente come violati; attengono alle impugnazioni e ai motivi di diritto posti a fondamento del ricorso per cassazione e alla correttezza della motivazione delle decisioni impugnate. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per carenza di motivazione nella sentenza di merito.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'istanza e al tema del giudice del rinvio e dei limiti del sindacato sul merito dopo annullamento; la questione era se la Cassazione potesse aver inciso solo per motivi processuali e se ciò consentisse al giudice del rinvio di reformatio in peius. La Corte ha stabilito che, posto che l'annullamento è derivato da carenza motivazionale, il Tribunale dovrà riesaminare la sussistenza dei presupposti della misura.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti formali della cancelleria successivi alla decisione di annullamento e rinvio.

Massime di principio

  • Se la Cassazione annulla una decisione di merito per carenza di motivazione, il giudice del rinvio deve riesaminare integralmente la questione sottoposta a censura e non può presumere ragioni non espresse della decisione annullata per aggravare la posizione dell'imputato.
  • La mancata o insufficiente motivazione della Corte d'appello circa elementi qualificanti (es. ruolo nell'associazione mafiosa) può compromettere i presupposti della misura cautelare e giustificare l'annullamento con rinvio da parte della Cassazione.
  • Il Tribunale che riesamina la misura cautelare dopo un annullamento in Cassazione deve valutare nuovamente la sussistenza dei presupposti (necessità, gravità indiziaria, pericolo di fuga o di inquinamento probatorio) alla luce delle specifiche statuizioni della Cassazione.
  • Non è corretto basare la conferma di una misura cautelare su ipotesi circa le possibili ragioni che hanno portato la Cassazione ad accogliere il ricorso; occorre una verifica motivata e concreta dei fatti e degli elementi probatori.
  • Quando la misura cautelare poggia su una qualificazione aggravante (es. partecipazione ad associazione mafiosa), la revisione o riformulazione di tale qualificazione in sede d'appello o di cassazione può incidere direttamente sulla legittimità della custodia: ciò richiede un nuovo e specifico accertamento.

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