Cassazione Penale, Sentenza n. 09756/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione, in esecuzione, tra i reati per i quali era stato condannato con quattro sentenze separate. Contestava il rigetto operato dalla Corte d'Appello, deducendo che elementi di fatto, compresi precedenti decisioni che avevano già riconosciuto la continuazione tra taluni reati (in particolare tra quelli indicati con i numeri 2), 3) e 4)), avrebbero dovuto indurre all'unificazione delle pene o, almeno, al riconoscimento della continuazione tra i reati delle sentenze 2), 3) e 4). La Corte d'Appello aveva negato la continuazione tra il reato del 2008 e quelli successivi per l'ampio iato temporale e la diversa area territoriale, nonché per l'insufficienza degli elementi a comprovare una preventiva e unitaria ideazione. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato la correttezza del diniego della continuazione tra la condotta estorsiva del 2008 (Modena) e le condotte successive, dovendo condividersi la valutazione sulla distanza temporale e territoriale e sull'insufficienza degli indici a provare un progetto criminoso unitario. Tuttavia, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego della continuazione tra i reati accertati con le sentenze nn. 2), 3) e 4), perché il giudice dell'esecuzione non aveva valutato le precedenti decisioni (sentenza n. 4 che riconosceva la continuazione tra alcuni reati e un'ordinanza del 6/6/2017 che riconosceva la continuazione tra le sentenze 2) e 3)). La Cassazione ha ritenuto che tali pronunce richiedessero una specifica e autonoma verifica e che il giudice non potesse ignorarle senza motivazione specifica. Ha quindi disposto il rinvio alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, per un nuovo giudizio libero nel merito e emendato dal vizio rilevato.
Norme richiamate
sempre che la stessa non sia stata esclusa del giudice della cognizione
Consente l'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva salvo che il giudice della cognizione l'abbia già esclusa; tuttavia il giudice esecutivo deve tener conto di precedenti pronunce esecutive positive e motivare specificamente se vi intende discostarsi
art. 81, secondo comma, cod. pen.
presupposto della continuazione tra reati
La continuazione richiede che i reati siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario, quindi una preventiva progettazione almeno nelle linee essenziali
circostanza aggravante richiamata nel provvedimento
La presenza dell'aggravante di tipo mafioso (art. 416-bis.1) può essere valutata come elemento del quadro fattuale, ma da sola non è idonea a provare l'esistenza di una unitaria e preventiva ideazione necessaria per riconoscere la continuazione
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione in sede esecutiva è necessario dimostrare, oltre alla somiglianza materiale dei reati, che essi siano stati concepiti come parti di un medesimo programma criminoso con progettazione almeno nelle linee essenziali
- La valutazione della continuazione richiede l'esame di indicatori concreti: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita; non è sufficiente valorizzare un singolo indice isolato
- Il giudice dell'esecuzione non può ignorare precedenti decisioni esecutive che abbiano già riconosciuto la continuazione tra reati richiesti nella stessa istanza; se intende prescindere da tali precedenti deve motivarlo con ragioni specifiche e significative
- La presenza di aggravanti, come quella di stampo mafioso, non sostituisce la prova della preventiva unitarietà del disegno criminoso e da sola non giustifica il riconoscimento della continuazione
- Il rigetto della continuazione in fase di cognizione preclude l'applicazione in sede esecutiva solo se il punto è stato già deciso; nuove questioni o fatti non decisi possono legittimare una nuova valutazione in esecuzione
- Nel dubbio, la valutazione degli elementi di fatto rimane riservata al giudice di merito e la Cassazione interviene solo quando la motivazione è carente, contraddittoria o irragionevole
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