Cassazione Civile, Ordinanza n. 27056/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un contratto di prestito estinguibile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile stipulato nel 2005 e successivamente anticipatamente estinto. La parte finanziata aveva agito deducendo la violazione della normativa antiusura e chiedendo la nullità, anche parziale, della clausola contrattuale che escludeva il rimborso, in caso di estinzione anticipata, di vari costi del finanziamento, con conseguente restituzione delle somme indebitamente trattenute e risarcimento del danno. In appello, la Corte territoriale aveva dichiarato la nullità parziale della clausola di cui all'art. 3 del contratto limitatamente alla previsione di mancato rimborso di tutti i costi indicati in precedenza, condannando la mandante della finanziaria alla restituzione di euro 2.818,97 e ponendo le spese di lite a carico dell'appellante solo in relazione al nuovo assetto della lite, con riduzione anche delle spese del primo grado. La società finanziaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 91 c.p.c., del D.M. 55/2014 e dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte di appello rideterminato d'ufficio le spese del primo grado senza specifico motivo di impugnazione sul punto e per aver liquidato in misura inferiore le spese di entrambi i gradi, senza considerare correttamente il valore della controversia e lo scaglione applicabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, quando il giudice d'appello riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese di lite, attribuendole in base all'esito complessivo della controversia; viceversa, se la sentenza viene confermata sul punto, la statuizione sulle spese può essere modificata solo se quel capo sia stato specificamente impugnato. Ha ritenuto che nel caso concreto l'appello avesse confermato la soccombenza della finanziaria nei confronti della stessa parte e che non vi fosse stata una specifica censura sulle spese di primo grado né sullo scaglione applicato, sicché la Corte territoriale non poteva rideterminare quel capo. Ha inoltre rilevato che, in caso di rigetto della domanda, il valore della controversia va commisurato alla somma domandata dall'attore e che lo scaglione sino a euro 26.000,00 era quello corretto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con condanna della controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di merito e del giudizio di legittimità in favore della ricorrente.
Norme richiamate
la regolazione delle spese segue la soccombenza e, in appello, la loro rideterminazione dipende dall'esito complessivo della lite; il capo spese non può essere modificato senza specifica impugnazione quando la statuizione sul merito sia confermata
la Corte richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per censurare la rideterminazione delle spese in assenza di specifica domanda o motivo sul punto
parametro di ricorso per violazione di legge dedotto dalla ricorrente
parametro di nullità della sentenza dedotto dalla ricorrente
richiamato ai fini della liquidazione delle spese professionali e del rimborso forfetario
norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio
consente la decisione nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non opera l'ulteriore contributo unificato in caso di accoglimento del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per il contributo unificato
richiamato per il rimborso forfetario delle spese generali
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello riforma, anche solo parzialmente, la decisione di primo grado, il giudice del gravame deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese in base all'esito complessivo della lite, poiché la soccombenza va valutata in modo unitario e globale.
- Se il giudice d'appello conferma la decisione sul merito e non vi è uno specifico motivo di impugnazione sul capo spese, non può modificare d'ufficio la liquidazione delle spese del grado precedente.
- Ai fini della liquidazione delle spese, ove la domanda sia stata rigettata, il valore della controversia coincide con l'ammontare della pretesa azionata dall'attore e lo scaglione tariffario va individuato su tale base.
- In mancanza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., rideterminando direttamente il regolamento delle spese.
- La riduzione della liquidazione delle spese deve essere coerente con il valore della causa e con l'attività difensiva effettivamente svolta; una rideterminazione non sorretta da corretta individuazione dello scaglione applicabile è censurabile.
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