Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27056/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un contratto di prestito estinguibile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile stipulato nel 2005 e successivamente anticipatamente estinto. La parte finanziata aveva agito deducendo la violazione della normativa antiusura e chiedendo la nullità, anche parziale, della clausola contrattuale che escludeva il rimborso, in caso di estinzione anticipata, di vari costi del finanziamento, con conseguente restituzione delle somme indebitamente trattenute e risarcimento del danno. In appello, la Corte territoriale aveva dichiarato la nullità parziale della clausola di cui all'art. 3 del contratto limitatamente alla previsione di mancato rimborso di tutti i costi indicati in precedenza, condannando la mandante della finanziaria alla restituzione di euro 2.818,97 e ponendo le spese di lite a carico dell'appellante solo in relazione al nuovo assetto della lite, con riduzione anche delle spese del primo grado. La società finanziaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 91 c.p.c., del D.M. 55/2014 e dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte di appello rideterminato d'ufficio le spese del primo grado senza specifico motivo di impugnazione sul punto e per aver liquidato in misura inferiore le spese di entrambi i gradi, senza considerare correttamente il valore della controversia e lo scaglione applicabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, quando il giudice d'appello riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese di lite, attribuendole in base all'esito complessivo della controversia; viceversa, se la sentenza viene confermata sul punto, la statuizione sulle spese può essere modificata solo se quel capo sia stato specificamente impugnato. Ha ritenuto che nel caso concreto l'appello avesse confermato la soccombenza della finanziaria nei confronti della stessa parte e che non vi fosse stata una specifica censura sulle spese di primo grado né sullo scaglione applicato, sicché la Corte territoriale non poteva rideterminare quel capo. Ha inoltre rilevato che, in caso di rigetto della domanda, il valore della controversia va commisurato alla somma domandata dall'attore e che lo scaglione sino a euro 26.000,00 era quello corretto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con condanna della controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di merito e del giudizio di legittimità in favore della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    la regolazione delle spese segue la soccombenza e, in appello, la loro rideterminazione dipende dall'esito complessivo della lite; il capo spese non può essere modificato senza specifica impugnazione quando la statuizione sul merito sia confermata

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per censurare la rideterminazione delle spese in assenza di specifica domanda o motivo sul punto

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    parametro di ricorso per violazione di legge dedotto dalla ricorrente

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    parametro di nullità della sentenza dedotto dalla ricorrente

  • D.M. 55/2014

    richiamato ai fini della liquidazione delle spese professionali e del rimborso forfetario

  • art. 380-bis c.p.c.

    norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 384 c.p.c.

    consente la decisione nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    non opera l'ulteriore contributo unificato in caso di accoglimento del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il contributo unificato

  • art. 2 D.M. n. 55/2014

    richiamato per il rimborso forfetario delle spese generali

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello riforma, anche solo parzialmente, la decisione di primo grado, il giudice del gravame deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese in base all'esito complessivo della lite, poiché la soccombenza va valutata in modo unitario e globale.
  • Se il giudice d'appello conferma la decisione sul merito e non vi è uno specifico motivo di impugnazione sul capo spese, non può modificare d'ufficio la liquidazione delle spese del grado precedente.
  • Ai fini della liquidazione delle spese, ove la domanda sia stata rigettata, il valore della controversia coincide con l'ammontare della pretesa azionata dall'attore e lo scaglione tariffario va individuato su tale base.
  • In mancanza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., rideterminando direttamente il regolamento delle spese.
  • La riduzione della liquidazione delle spese deve essere coerente con il valore della causa e con l'attività difensiva effettivamente svolta; una rideterminazione non sorretta da corretta individuazione dello scaglione applicabile è censurabile.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.