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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41388/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 30/01/2025. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di ricorso erano almeno tre: con il primo e il terzo si contestava la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. in relazione alla responsabilità dell'imputato, deducendo elementi ritenuti dalla Corte di legittimità non dimostrati e senza evidenziare manifeste illogicità nella ricostruzione dei giudici di merito; con tali motivi si sosteneva, in sostanza, che non vi fosse prova sufficiente della responsabilità, in un contesto in cui i giudici avevano valorizzato una circostanza fattuale precisa, ossia che un carabiniere aveva attivato la suoneria, perfettamente funzionante, dell'abitazione in cui l'imputato doveva trovarsi agli arresti domiciliari, senza ricevere risposta. Un ulteriore motivo riguardava la quantificazione della pena e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ma è stato giudicato del tutto generico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. fossero fondate su dati non dimostrati e non fossero idonee a evidenziare manifeste illogicità della motivazione di merito, la quale era invece sorretta da massime di comune esperienza e da un dato fattuale specifico. Ha inoltre reputato generiche le censure relative alla pena e al diniego della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte afferma che la sua mancata applicazione non può essere utilmente dedotta con allegazioni indimostrate o generiche, se la motivazione di merito non presenti manifeste illogicità.

  • art. 131-bis c.p.

    La deduzione sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta generica e quindi non idonea a incidere sulla decisione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non basta contrapporre una lettura alternativa dei fatti: per censurare la motivazione occorre indicare specifiche manifeste illogicità o carenze decisorie, non mere affermazioni indimostrate.
  • La mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. può essere utilmente denunciata solo se dagli atti emergano in modo evidente le condizioni per il proscioglimento immediato; in assenza di tale evidenza, il motivo è infondato.
  • Le censure sulla dosimetria della pena e sul diniego della particolare tenuità del fatto devono essere specifiche e puntuali; deduzioni generiche sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Quando la motivazione dei giudici di merito è sorretta da elementi fattuali coerenti e da massime di comune esperienza, la Cassazione non può sostituirvi una diversa valutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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